Illustrando la propria interrogazione Fabrizio Croce ha ricordato che nel marzo 2019 si verificò un incendio in un centro di recupero rifiuti situato ai margini dell’abitato di Ponte San Giovanni di proprietà della Ditta Biondi Recuperi. Un secondo incendio divampò poi nell’estate del 2020.
Dopo 4 anni delle indagini che ne sono conseguite la Procura ha rilevato irregolarità circa l’adeguamento dell’impianto antincendio e l’immagazzinamento di una quantità di rifiuti ritenuta superiore a quanto autorizzato, oltre ad “ulteriori criticità” circa il trattamento dei rifiuti nel periodo che va dal 2016 al 2019.
Addirittura – spiega Croce – le indagini hanno evidenziato condotte “reiterate” di una presunta gestione abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non, che erano sottoposti a operazioni di trattamento solo sulla carta, con la predisposizione di documenti ritenuti incompleti, inesatti o addirittura falsi. A seguito dell’inchiesta svolta ben sei persone sono finite nel registro degli indagati ed ora dovranno difendersi dalle accuse rivolte loro a vario titolo dalla Procura di Perugia, che prevedono ipotesi di traffico illecito di rifiuti, incendio colposo, falso ideologico e violazioni al codice dell’ambiente in danno alla salute pubblica. Durante la prima udienza preliminare alcune associazioni si sono costituite parte civile, ma non il Comune di Perugia. Ciò contrasta con quanto accaduto in un processo simile riguardante la discarica di Borgogiglione quando l’Ente decise di costituirsi richiedendo un cospicuo risarcimento.
Per questo Croce ha chiesto di sapere perché il Comune di Perugia non abbia ritenuto opportuno di costituirsi parte civile contro i responsabili.
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L’assessore Otello Numerini ha spiegato che il Comune non si è costituito sia in quanto non individuato come “persona offesa” sia in quanto le Amministrazioni comunali hanno sempre sposato la scelta di costituirsi parte civile nei processi che determinano seri danni alla salute della cittadinanza, alla libertà di autodeterminazione delle vittime, all’immagine della città, alle attività produttive, alla libertà imprenditoriale, ma anche alle risorse dell’Ente.
Tale scelta è legata, quindi, sia a danni di natura non patrimoniale che patrimoniale.
Le suddette condizioni, afferenti quindi a processi eclatanti, non sono state evidentemente rilevate nel caso di specie.