Il Consiglio ha approvato, con 28 voti a favore e un voto di astensione, le modifiche al regolamento comunale sulle procedure per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
La revisione – come spiegato il presidente della prima commissione Michele Nannarone – si è resa necessaria a seguito della legge regionale n. 15/2021 (“Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale n. 23/2003 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”, che ha introdotto importanti modifiche e integrazioni che riguardano, in particolare, i requisiti dei beneficiari e ha attribuito ulteriori competenze ai Comuni in materia di decadenza dall’assegnazione.
In particolare la citata legge regionale ha introdotto la disposizione al comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 23/2003 che recita: “I Comuni individuano eventuali ulteriori criteri e determinano i relativi punteggi da attribuire, complessivamente fino ad un massimo di punti sei, anche tenendo conto del periodo di residenza anagrafica storica o di attività lavorativa nel territorio regionale. In quest’ultimo caso, però, il punteggio non può superare i punti due”.
In ragione di ciò, si propone di modificare il regolamento comunale all’art. 5 come segue (in grassetto le modifiche):
Art. 5 Punteggi per la selezione delle domande
- Ai fini della formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari, sono attribuiti, sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate nella domanda, i punteggi previsti dall’art. 31 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii e specificati dall’art. 5 del Regolamento Regionale di attuazione 2 Dicembre 2022, n. 1.
- Ulteriori condizioni di punteggio sono individuate dal Comune, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31, comma 2, della L.R. n. 23/2003 e ss.mm.ii, così come di seguito elencati:
- A) famiglie con figli di età compresa tra dieci e i ventisei anni, studenti o fiscalmente a carico.
Punti 1 (tale punteggio non è cumulabile con quello regionale attribuito a famiglie monoparentali con figli minori)
- B) nucleo familiare il cui richiedente abbia la residenza nel Comune di Perugia da:
10 anni continuativi alla data di pubblicazione del bando di concorso (Punti 2)
15 anni continuativi alla data di pubblicazione del bando di concorso (Punti 4)
- C) nucleo familiare che nei 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando abbia perduto l’unica fonte di reddito, condizione perdurante alla data di pubblicazione del bando, per una delle seguenti cause:
licenziamento per causa non imputabile al lavoratore;
mancato rinnovo dei contratti a termine (purché di durata non inferiore a sei mesi);
cessazione di attività professionale o di impresa (risultante dalla C.C.I.A.);
decesso dell’unico percettore di reddito;
Punti 2
(tale punteggio non è cumulabile con quello della lettera D)
- D) nucleo familiare nel quale sia presente un componente di età compresa tra 55 anni e l’età pensionabile, che nei 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando abbia perduto la propria fonte di reddito, condizione perdurante alla data di pubblicazione del bando, per una delle seguenti cause:
licenziamento per causa non imputabile al lavoratore;
mancato rinnovo dei contratti a termine (purché di durata non inferiore a sei mesi);
cessazione di attività professionale o di impresa (risultante dalla C.C.I.A.);
Punti 1
(tale punteggio non è cumulabile con quello della lettera C)
- E) nucleo familiare nel quale sia presente un componente con un’invalidità compresa tra il 65% e 74%;
Punti 1
(tale punteggio non è cumulabile con quello dell’art. 5 comma 2, lettera b) punto 4, 1.1, 1.2, e lettera c) punto 2, 1.1 e 1.2, del Regolamento Regionale n.5 del 02.12.2022).
- F) soggetto la cui casa coniugale sia stata assegnata all’altro coniuge in conseguenza di separazione con omologa del tribunale ovvero con sentenza, ovvero con annotazione sui registri di stato civile, ovvero per sentenza di rilascio dell’immobile nei confronti di uno dei conviventi more uxorio;
Punti 2
- G) nucleo familiare il cui richiedente svolga la propria attività lavorativa stabile ed esclusiva da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del bando nella Regione Umbria, condizione perdurante alla data di pubblicazione del bando;
Punti 1
- I punti riportati al comma 2 sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 6, salvo quanto specificato sulla non cumulabilità.
Inoltre si è provveduto ad adeguare il testo degli artt. 3 “Emanazione del Bando di concorso”, 4 “Contenuti e presentazione delle domande” e comma 3 del’art.6 “Formazione della graduatoria” alle normative sopravvenute nel tempo come il Codice dell’Amministrazione digitale ed il Regolamento europeo 2016/679 sul trattamento dati personali.