Nella seduta del 19 dicembre il Consiglio comunale ha approvato con 19 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti l’informativa sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate (Preconsiliare n. 8410 del 7.12.2022: Ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Perugia ai sensi dell’art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica detenute al 31.12.2021. Informativa sull’attuazione del piano di razionalizzazione approvato con Delibera C.C. n. 150/2021).
Tale passaggio – come spiegato dall’assessore al bilancio, Cristina Bertinelli – è previsto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). Infatti, il comma 4 dell’art. 20 TUSP prevede: “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti”.
Il piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Perugia detenute al 31.12.2021 è stato approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 150 del 20 dicembre 2021. Il Consiglio demandava al dirigente competente il coordinamento e l’esecuzione di quanto deliberato e alla giunta comunale la vigilanza sulla sua attuazione.
Alla luce delle verifiche effettuate dagli uffici è emerso quanto segue.
Le partecipazioni dirette da mantenere sono: 1) Minimetrò S.p.A.; 2) Umbria Digitale S.c.a r.l.; 3) Gesenu S.p.A; 4) SaSe S.p.A.; 5) Umbra Acque S.p.A.; 6) CONAP s.r.l.; 7) Umbria TPL e mobilità SpA; 8) Teatro Pavone s.r.l.
L’unica partecipazione diretta da dismettere riguarda la società Sienergia S.p.A. essendo in liquidazione.
L’unica partecipazione indiretta, partecipata a mezzo Umbria TPL e Mobilità S.p.A, da mantenere è la Metrò Perugia Scarl.
Infine, le partecipazioni indirette partecipate a mezzo Umbria TPL e Mobilità S.p.A. da dismettere con relativa modalità e tempistica sono: 1) ATC Esercizio SpA (mediante alienazione entro il 31.12.2023); 2) Ciriè Parcheggi Srl (mediante alienazione entro il 31.12.2023); 3) Foligno Parcheggi Srl (mediante alienazione entro il 31.12.2023); 4) Roma TPL Scarl (mediante messa in liquidazione entro il 31.12.2023); 5) S.B.E. Enelverde Srl in liquidazione (procedura di liquidazione da concludere entro il 31.12.2023); 6) Società Agricola Alto Chiascio Energie Rinnovabili srl (mediante alienazione entro il 31.08.2023); 7) S.I.P.A. SpA (mediante alienazione entro il 31.12.2023); 8) Tiburtina Bus Srl (mediante alienazione entro il 31.12.2023).
In relazione a questo schema, l’assessore al bilancio ha offerto chiarimenti sul metodo seguito e sulle ragioni delle scelte operate.
E’ stato evidenziato, innanzitutto, che rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 20, comma 2 (ossia società da dismettere) le partecipazioni nelle seguenti società: 1) Teatro Pavone s.r.l. per mancato rispetto parametro ex art. 20, comma 2 lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro) ed e (partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti); 2) CONAP s.r.l. per mancato rispetto parametro ex art. 20, comma 2 lettere b) ed e).; 3) tutte le società indirette detenute attraverso Umbria TPL e Mobilità S.p.A.
Si ritiene comunque di mantenere la partecipazione in Pavone in virtù sia dell’importanza storica del Teatro sia del fatto che il Comune è stato protagonista della ristrutturazione acquisendo l’usufrutto del teatro anche in virtù della sua natura di socio.
La partecipazione in Conap, invece, va mantenuta per ragioni economiche dettate dai forti costi fiscali legati all’operazioni di liquidazione (che renderebbero molto più onerosa la dismissione rispetto al mantenimento) e tenuto conto del fatto che CONAP s.r.l. è proprietaria di importanti reti acquedottistiche funzionali all’erogazione di un servizio pubblico locale essenziale.
Infine, la partecipazione indiretta in Metrò Perugia Scarl è da mantenere, anche in difetto da parte della società dei requisiti previsti dall’art. 20, c. 2 lett. b) e d), nelle more dell’esito della verifica in corso da parte di Umbria TPL e Mobilità SpA sulla possibilità tecnico-giuridica di alienare la partecipazione, tenuto conto delle difficoltà dell’operazione legate al fatto che la stessa è stata acquisita all’esito di una procedura ad evidenza pubblica.
Al contrario le altre partecipazioni indirette che sono detenute attraverso Umbria TPL e Mobilità SpA sono da dismettere in quanto non funzionali all’esercizio dei compiti e delle attività dell’agenzia unica regionale per il trasporto locale e avendone Umbria TPL e Mobilità SpA deliberato la dismissione.
Va infine ricordato che, con riferimento alla partecipazione detenuta in Minimetrò S.p.A., la stessa al 31.12.2021 può essere mantenuta poiché conforme alle disposizioni di cui all’art. 20 comma 2 TUSP. Tuttavia, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 6 del 10.01.2018 sulle “Misure correttive” conseguenti alla relazione della Corte dei conti, ulteriori determinazioni circa l’alienazione delle quote detenute dal Comune di Perugia nella predetta società sono state assunte dalla giunta comunale (preconsiliare n. 5141 del 22.12.2021) e poi approvate dal Consiglio con deliberazione n. 1 del 17.01.2022. Sul punto è attualmente in pubblicazione l’avviso per la vendita di dette azioni.