Approvato dal Consiglio l’odg sugli spettacoli pirotecnici
Sì unanime del Consiglio al sostegno dei lavoratori precari CNR
Approvato dal Consiglio l’odg sugli spettacoli pirotecnici
Sì unanime del Consiglio al sostegno dei lavoratori precari CNR
La II commissione consiliare bilancio nel corso della seduta di martedì 9 dicembre ha trattato quattro pratiche, tutte illustrate dall’assessora al bilancio Alessandra Sartore
E’ stata approvata con 10 voti a favore e 4 astenuti la ricognizione annuale al 31.12.2024 dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 D. lgs 201/2022.
La ricognizione in oggetto – ha spiegato l’assessora Alessandra Sartore – per espressa previsione normativa deve riguardare i servizi affidati tramite concessione ovvero in appalto dai Comuni, nonché quelli affidati in house e quelli sopra soglia affidati senza gara, con esclusione quindi dei servizi a rete a rilevanza economica affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (es. Auri).
All’esito della ricognizione, riferita all’anno 2024, effettuata presso tutte le strutture dirigenziali e delle relazioni elaborate dai dirigenti dell’Ente in ordine alle specificità che caratterizzano i singoli servizi di competenza, i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Perugia alla data del 31.12.2024, sono:
-Farmacie comunali (Afas) con affidamento diretto;
– TPL (Ishtar Soc. Coop. A R.L.) con appalto;
-Minimetrò (Minmetrò Spa) affidamento diretto;
-Parcheggi (Sipa) con appalto;
-Pubbliche affissioni (Drogre) procedura aperta;
-Trasporto scolastico (consorzio Acap) con appalto;
-Refezione scolastica (Cirfood società cooperativa Authentica S.p.a., B + cooperativa sociale) appalto;
-distribuzione gas naturale (2i rete gas) appalto;
-macellazione carni (soc. coop. Macellatori Perugia) appalto;
-servizi cimiteriali (RTI costituita da: Servizi Associati Società Cooperativa e Decoro Urbano S.c.a.r.l.) appalto;
-impianti sportivi (1. Piscina Pellini: Società Amatori Nuoto Libertas Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica; 2. Piscina Lacugnana: Amatori Nuoto Società cooperativa sportiva; 3. Piscina di Ponte San Giovanni: A.T.I. tra Ducops Service Soc. Coop. A.r.l. e Azzurra società a.r.l.;
4. Piscina Gryphus: Centro Sportivo Educativo Perugia s.r.l. (C.E.S.E.P) procedura selettiva a trattativa diretta;
-Sportello IAT (A.T.I. Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) e Viviumbria Società Consortile A.R.L. (mandante), appalto;
-pubblica illuminazione (Rti Edison Next Governement Srl), convenzione Consip;
-Gestione canile (Enpa), gara di appalto – procedura aperta;
-Derattizzazione (Società cooperativa sociale La Perla (primo semestre 2024), Società Ecosistem I.A. S.r.l. (secondo semestre 2024), appalto- procedura negoziata portale Mepa;
-Manutenzione verde pubblico (Afor), atto di delega di natura privatistica a titolo oneroso.
Da quanto emerge all’esito di detta ricognizione non risultano servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società in house.
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Successivamente è stata approvata con 10 voti a favore e 3 astenuti la pratica su “Ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Perugia ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica detenute al 31.12.2024. Informativa e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione approvato con Delibera C.C. n. 105/2024”.
Il comma 2 dell’art. 20 in particolare dispone che i piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4;
Da un’analisi generale si è verificato che rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 20, comma 2 le partecipazioni nelle seguenti società:
– Teatro Pavone s.r.l. per mancato rispetto parametro ex art. 20, comma 2, lettere b) e d);
– Conap s.r.l. per mancato rispetto parametro ex art. 20, comma 2, lettere b), d) ed e);
– tutte le società indirette detenute attraverso Umbria TPL e Mobilità S.p.A.;
Tuttavia:
-per la società Pavone: la partecipazione può essere però mantenuta tenuto conto sia dell’importanza storica del Teatro Pavone, sia del fatto che il Comune è stato protagonista della ristrutturazione acquisendo l’usufrutto del teatro anche in virtù della sua natura di socio;
-la partecipazione in Conap s.r.l., pur in presenza di taluni indici di criticità, è stata di fatto mantenuta per ragioni economiche dettate dai forti costi fiscali legati all’operazioni di liquidazione e tenuto conto del fatto che Conap s.r.l. è proprietaria di importanti reti acquedottistiche funzionali all’erogazione di un servizio pubblico locale essenziale. Tuttavia, già nel corso del 2024 e poi anche nel 2025, l’Amministrazione comunale ha rappresentato ad AURI l’esigenza di operare la diligence nei confronti della società Conap allo scopo di definire le possibili modalità di liquidazione della stessa e gli eventuali connessi effetti civilistici e fiscali. Il Comitato Direttivo di AURI ha recepito le sollecitazioni sopra richiamate adottando la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 29-10-2025, dando così formalmente inizio alla procedura volta a determinare le basi tecniche per elaborare una nuova stima del valore residuo degli impianti e degli impatti in caso di liquidazione della società e retrocessione dei beni agli enti locali, con lo scopo di determinare un quadro di soluzioni praticabili, mantenendo l’equilibrio del sistema e salvaguardando il principio di economicità delle gestioni; in tal senso si ritiene di procedere alla razionalizzazione della società in argomento, ipotizzando l’apertura di una procedura di liquidazione all’esito della verifica approfondita e sistematica avviata da AURI tramite soggetto con specifica competenza in campo civilistico/fiscale e nell’ambito regolatorio/tariffario;
-le partecipazioni indirette che sono detenute attraverso Umbria TPL e Mobilità SpA sono da dismettere in quanto non funzionali all’esercizio dei compiti e delle attività dell’Agenzia unica regionale per il trasporto locale e per le quali Umbria TPL e Mobilità SpA ha deliberato in tal senso;
-per la società Sienergia S.p.A. in liquidazione, secondo quanto recentemente comunicato dal collegio dei liquidatori, detta procedura è in via di completamento e il bilancio finale di liquidazione sarà predisposto con riferimento alla data del 31.12.2025.
In conclusione le partecipazioni dirette da mantenere sono: minimetrò S.p.A., PuntoZero S.c.a r.l., Gesenu S.p.A, SaSe S.p.A., Umbra Acque S.p.A, Umbria TPL e mobilità SpA; Teatro Pavone s.r.l.
La partecipazione diretta oggetto di razionalizzazione è quella in Conap s.r.l.
La partecipazione diretta da dismettere è in Sienergia S.p.A. in liquidazione (conclusione della procedura prevista per il 31/12/2025).
Le partecipazioni indirette a mezzo Umbria TPL e Mobilità S.p.A. da dismettere e relativa modalità e tempistica sono: ATC Esercizio SpA (mediante alienazione entro il 31.12.2026); Ciriè Parcheggi Srl (mediante alienazione entro il 31.12.2026); Ergin societa’ consortile a r.l. in liquidazione (cancellata dal Registro delle Imprese in data 14/03/2025); Foligno Parcheggi Srl (mediante alienazione entro il 31.12.2026); Metrò Perugia Scarl (mediante alienazione entro il 31.12.2028. Umbria TPL e Mobilità Spa dovrà condurre una verifica sulla fattibilità tecnico giuridica della cessione della partecipazione); S.B.E. Enelverde Srl in liquidazione (procedura di liquidazione da concludere entro il 31.12.2026); Società Agricola Alto Chiascio Energie Rinnovabili srl (mediante scioglimento della società entro il 31.12.2026); S.I.P.A. SpA (mediante alienazione entro il 31.12.2026); Tiburtina Bus Srl (mediante alienazione entro il 31.12.2026).
Il consigliere Leonardo Varasano (Progetto Perugia) ha chiesto chiarimenti ulteriori sui tempi di dismissione di Conap. In merito alla Pavone, di cui – ha ricordato – il Comune detiene il 6%, ha detto di non condividere la scelta di impegnare ogni anno 30mila euro per “ricomprare” dalla società le giornate di gestione del teatro ad essa riservate. Ciò implica di creare un rapporto diverso con la società, perché di fatto si va verso una sorta di “estromissione” della stessa dalla gestione del teatro.
L’assessora Alessandra Sartore ha spiegato che quella di Conap è una vicenda complessa che si trascina ormai da anni. Si è cercato di chiudere prima questa partita, ma senza successo per motivi tecnici e fiscali; oggi si sta percorrendo una diversa strada (basata su una nuova perizia sul valore immobili) che si auspica possa portare ad una conclusione.
Su questo argomento il dirigente Mirko Rosi Bonci, in merito alle tempistiche, ha riferito che è in corso, dopo la delibera Auri del mese scorso, l’affidamento ad un soggetto della perizia per determinare il valore residuo. Si presume che l’atto verrà completato entro il primo semestre del 2026. Poi inizieranno le valutazioni per riaprire la liquidazione con individuazione dei relativi oneri in capo ai proprietari.
Annualmente si monitorerà la situazione al fine di verificare quando sarà possibile concretizzare la dismissione; al momento, solo genericamente, è stato indicato un termine molto ampio, ossia il 2031, non avendo certezza dell’evoluzione della vicenda.
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Sono state poi approvate con 8 voti a favore e 2 astenuti le aliquote 2026 dell’Imposta Municipale propria (IMU)-
Le aliquote risultano confermate nella stessa misura applicata nell’anno 2025.
Nel dettaglio:
-Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze= 0,6%
-Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019= SI
-Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) =0,1%
-Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) = 1,06%
-Terreni agricoli = Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
-Aree fabbricabili = 1,06%
-Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) = 1,06%
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune: Nessuna esenzione presente.
Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all’abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all’art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l’imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull’aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Sono escluse dall’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all’art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell’abitazione principale, in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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E’ stata approvata con 8 voti a favore e 3 astenuti la pratica sul Riconoscimento debiti fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 del D. lgs 267/2000.
I debiti fuori bilancio riconosciuti, per complessivi 25mila euro circa, riguardano spese giudiziarie.
In particolare:
-relativamente all’U.O Pianificazione Urbanistica ed Espropri: Sentenza n. 35/2025 del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio Umbria e Toscana che ha condannato il Comune di Perugia al pagamento delle spese di lite e consulenza tecnica, per un importo complessivo di € 24.066,63;
-relativamente all’U.O. Servizi sociali, Decreto di liquidazione del Tribunale ordinario di Perugia del 6 marzo 2025, con il quale viene stabilita la liquidazione di compensi al consulente tecnico dell’ufficio per la relazione di consulenza redatta nel proc. civ. n. 1759/2023, per un importo complessivo di € 1.319,42;




