E’ stata approvata con 19 voti a favore (maggioranza) ed 8 astenuti (opposizione) la preconsiliare n. 3017 del 9.5.2022 concernente modifiche ed integrazioni al “Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU).
Nel dettaglio le modificazioni ed integrazioni proposte riguardano:
- l’inserimento di una disposizione normativa che permetta di definire annualmente i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, utili sia per la quantificazione da parte dei contribuenti della base imponibile delle aree stesse sia come strumento deflattivo del contenzioso tributario;
- il recepimento della disposizione dell’art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, in base alla quale gli enti possono destinare una quota delle somme riscosse derivanti dal recupero dell’evasione dell’IMU al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
E’ stato, quindi, inserito innanzitutto un nuovo articolo 2 bis rubricato “Determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili)” che così recita:
- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
- Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti nonché di limitare l’insorgenza di contenzioso, la Giunta comunale, così come previsto dalla lettera d) del comma 777 dell’art. 1 della L. 160/2019, approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, con conseguente limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta venga versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati periodicamente con atto della Giunta comunale.
E’ stato altresì introdotto un nuovo articolo 6 bis rubricato “Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e incentivi per il trattamento accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore tributi” che così recita:
1.Ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018, n. 145, una quota non superiore al 5% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, è destinata, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del Decreto Legge 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02/12/2005, n. 248.
2.La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti, e dai dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, secondo le direttive impartite dalla norma di legge