La I commissione Affari istituzionali, presieduta da Michele Nannarone, ha trattato, nel corso della seduta del 10 marzo, due atti.
In primo luogo sono state trattate le modifiche al regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie ed al regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie. La proposta è stata approvata con 7 voti a favore e 5 astenuti.
L’atto, illustrato dall’assessore al bilancio Cristina Bertinelli e dai dirigenti Mirco Rosi Bonci (Area Risorse) e Stefano Baldoni (Unità operativa Servizio finanziario), prevede, innanzitutto, di modificare il vigente regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, inserendo nel Titolo II dopo l’art. 12, l’art. 12 bis “Accordi di ristrutturazione dei debiti” nel testo che segue:
“Ferma restando l’impossibilità di ricorrere alla transazione dei debiti fiscali, il Funzionario responsabile del tributo, qualora il contribuente proponga il pagamento parziale del Comune nell’ambito di una proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi delle norme disciplinanti detto istituto previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”) e il D.Lgs 12/01/2019, n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), effettua una verifica preventiva della sussistenza dell’interesse pubblico e della convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare.
A tal fine la proposta di accordo presentata al Comune, accompagnata dall’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano predisposta da un professionista indipendente, secondo le previsioni di legge, deve espressamente evidenziare la convenienza del trattamento proposto rispetto ad alternativi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ed, in ogni caso, l’idoneità dell’accordo a impedire e superare lo stato di crisi e di insolvenza. In particolare, dalla stessa deve altresì evincersi che, in caso di mancata adesione del Comune all’accordo, il debitore non potrebbe far ricorso alla procedura di cui all’art. 57 del D.Lgs 14/2019, in quanto non potrebbe assicurare l’integrale pagamento del credito comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Nel contenuto della proposta la percentuale ed i tempi di pagamento non possono essere differenziati, inferiori e comunque meno vantaggiosi rispetto a quelli destinati a creditori aventi un privilegio pari o inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli del Comune.
L’adesione del funzionario responsabile all’accordo è possibile solo nel caso in cui lo stesso preveda che il credito complessivo sia pagato in misura non inferiore al 20% del suo ammontare totale.
Non è altresì ammessa l’adesione all’accordo qualora non risulti dall’attestazione del professionista indipendente che la mancata adesione comunale è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie al fine dell’omologazione di cui agli art. 57 e 61 del D.Lgs 12/01/2019, n. 14, nonché comporti l’inidoneità degli Accordi ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei o dissenzienti nel rispetto dei termini di cui all’art. 57 comma 3 del menzionato Decreto Legislativo.
La stipulazione dell’accordo dovrà tassativamente contemplare la risoluzione di diritto dello stesso qualora il debitore non esegua integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti, con conseguente automatico ed immediato recupero del diritto del Comune di procedere individualmente con azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il credito originariamente vantato al netto dei pagamenti ricevuti.
Il pagamento del credito può essere previsto anche in forma rateizzata per un periodo massimo non superiore a quello previsto per la rateizzazione dei crediti tributari disciplinata dal presente regolamento.
L’adesione all’accordo deve essere preceduta dalla predisposizione da parte del funzionario responsabile di una apposita relazione che evidenzi la sussistenza dell’interesse pubblico all’accordo e la convenienza dello stesso e, in particolare, la potenziale perdita integrale del credito in caso di mancata adesione ed il rispetto delle misure sopra indicate. È facoltà del funzionario responsabile, ove ritenuto necessario, richiedere una relazione ad un soggetto indipendente, che verifichi le condizioni di convenienza dell’accordo. In ogni caso l’adesione all’accordo deve essere preceduta dal parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, previa valutazione degli effetti finanziari, economici e patrimoniali dell’operazione e della compatibilità della stessa con il mantenimento degli equilibri di bilancio.”;
Inoltre si propone di modificare il vigente regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, inserendo nel Titolo II, rubricato “GESTIONE DELLE ENTRATE”, dopo l’art. 10, l’art. 10 bis “Accordi di ristrutturazione del debiti” nel testo che segue:
Art. 10 bis “Accordi di ristrutturazione dei debiti”
“Il Funzionario responsabile dell’entrata, qualora il debitore proponga il pagamento parziale del Comune nell’ambito di una proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi delle norme disciplinanti detto istituto previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”) e il D.Lgs 12/01/2019, n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), effettua una verifica preventiva della sussistenza dell’interesse pubblico e della convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare. Nel caso in cui le entrate interessate dalla proposta di accordo riguardino diversi funzionari responsabili, la valutazione deve essere effettuata da ciascuno di essi per quanto di competenza.
A tal fine la proposta di accordo presentata al Comune, accompagnata dall’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano predisposta da un professionista indipendente, secondo le previsioni di legge, deve espressamente evidenziare la convenienza del trattamento proposto rispetto ad alternativi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ed, in ogni caso, l’idoneità dell’accordo a impedire e superare lo stato di crisi e di insolvenza. In particolare, dalla stessa deve altresì evincersi che, in caso di mancata adesione del Comune all’accordo, il debitore non potrebbe far ricorso alla procedura di cui all’art. 57 del D.Lgs 14/2019, in quanto non potrebbe assicurare l’integrale pagamento del credito comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Nel contenuto della proposta la percentuale ed i tempi di pagamento non possono essere differenziati, inferiori e comunque meno vantaggiosi rispetto a quelli destinati a creditori aventi un privilegio pari o inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli del Comune.
L’adesione del funzionario responsabile o dei funzionari responsabili all’accordo è possibile solo nel caso in cui lo stesso preveda che il credito complessivo sia pagato in misura non inferiore al 20% del suo ammontare totale.
Non è altresì ammessa l’adesione all’accordo qualora non risulti dall’attestazione del professionista indipendente che la mancata adesione comunale è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie al fine dell’omologazione di cui agli art. 57 e 61 del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 nonché comporti l’inidoneità degli Accordi ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei o dissenzienti nel rispetto dei termini di cui all’art. 57 comma 3 del menzionato Decreto Legislativo.
La stipulazione dell’accordo dovrà tassativamente contemplare la risoluzione di diritto dello stesso qualora il debitore non esegua integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti, con conseguente automatico ed immediato recupero del diritto del Comune di procedere individualmente con azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il credito originariamente vantato al netto dei pagamenti ricevuti.
Il pagamento del credito può essere previsto anche in forma rateizzata per un periodo massimo non superiore a quello previsto per la rateizzazione dei crediti tributari disciplinata dal presente regolamento.
L’adesione all’accordo deve essere preceduta dalla predisposizione da parte del funzionario responsabile o dei funzionari responsabili di una apposita relazione che evidenzi la sussistenza dell’interesse pubblico all’accordo e la convenienza dello stesso e, in particolare, la potenziale perdita integrale del credito in caso di mancata adesione ed il rispetto delle misure sopra indicate. È facoltà del funzionario responsabile, ove ritenuto necessario, richiedere una relazione ad un soggetto indipendente, che verifichi le condizioni di convenienza dell’accordo. In ogni caso l’adesione all’accordo deve essere preceduta dal parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, previa valutazione degli effetti finanziari, economici e patrimoniali dell’operazione e della compatibilità della stessa con il mantenimento degli equilibri di bilancio.
Le modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio 2023.
Le stesse si sono rese necessarie alla luce delle evoluzioni normative contenute negli articoli 57 e seguenti del D.Lgs 12.01.2019, n. 14 recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” che hanno a loro volta modificato alcuni articoli della legge fallimentare.
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Successivamente è ripreso l’esame dell’ordine del giorno “Autonomia differenziata tra Regioni” presentato dal consigliere Fabrizio Croce del gruppo Idee Persone Perugia e dalla consigliera Francesca Tizi del gruppo Movimento 5 Stelle, già illustrato lo scorso 20 gennaio 2023 (resoconto della precedente seduta https://perugiacomunica.comune.perugia.it/consiglio-comunica/in-i-commissione-la-proposta-di-modifica-al-regolamento-per-le-occupazioni-di-aree-pubbliche-e-lodg-sul-tema-dellautonomia-differenziata-tra-regioni/).
L’odg è stato respinto con 7 voti contrari, 3 favorevoli e un’astensione.
Nell’atto – illustrato da Tizi – si riferisce che alcune regioni italiane a partire dal 2019 (Lombardia Veneto ed Emilia Romagna) hanno richiesto il regime di “devoluzione” su diverse materie, di interesse anche nazionale. Infatti l’art. 116, comma 3, della stessa Costituzione ammette il trasferimento a singole regioni che lo richiedano di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie indicate nell’art. 117”.
La richiesta, frutto di una interpretazione molto estensiva dell’116, a parere di molti addetti ai lavori, rischia di stravolgere in modo inammissibile lo stesso art. 117 e di violare i principi posti negli artt. 5 e 119 della Carta.
A tal proposito nel mese di novembre 2022 è stato presentato dal ministro Calderoli un disegno di legge sull’attuazione dell’autonomia differenziata che presenta alcune caratteristiche che potrebbero suffragare il timore di uno stravolgimento dello spirito costituzionale. Tra gli esempi: al Parlamento è riservato un ruolo solo notarile senza possibilità di intervenire nel processo di formazione delle intese; allo Stato vengono sottratte alcune competenze legislative e amministrative; l’intesa tra Stato e Regione sarebbe modificabile solamente se quest’ultima fosse d’accordo; l’intesa sarebbe approvata anche senza la preventiva definizione legislativa di livello essenziale delle prestazioni, costi, fabbisogni standard e perequazione strutturale; risultano devolvibili anche materie di primario rilievo nazionale, ecc.
Per i proponenti se questa scelta di devoluzione si realizzasse sarebbe colpita a morte l’unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 2, 3 e 5 della Costituzione).
I consiglieri ricordano poi che il “Coordinamento per la Democrazia Costituzionale” ha lanciato un “Disegno di legge di iniziativa popolare” per la modifica degli artt. 116 e 117 della Costituzione, a sostegno del quale ha avviato una raccolta firme che si chiuderà nell’aprile 2023. Esso prevede: che ogni futuro disegno di legge attuativo della “autonomia differenziata” segua la via ordinaria dell’invio alle Camere; il Parlamento mantenga un ruolo centrale anche nella valutazione di merito delle eventuali intese tra Stato e Regioni; prima di ogni eventuale intesa vengano obbligatoriamente definiti con le singole regioni livelli essenziali delle prestazioni, ecc.; ogni eventuale trasferimento di materie avvenga nel rispetto dei principi di solidarietà e unità nazionale; ecc.
L’ordine del giorno, pertanto, prevede i seguenti impegni per sindaco e giunta:
-sollecitare la Regione Umbria e i parlamentari umbri a fare pressioni sul governo affinché, non appena completata la raccolta firme, sia portato rapidamente alla discussione in Senato il disegno di legge di iniziativa popolare;
-a farsi promotore presso l’Anci di una iniziativa di sensibilizzazione e, se necessario, di mobilitazione dei Comuni a sostegno delle ragioni dell’unità della Repubblica e del principio di uguaglianza, di fronte a spinte autonomistiche non basate su fondamenti di diritto rintracciabili nella Costituzione italiana.
Michele Nannarone, preannunciando il voto contrario del gruppo Fratelli d’Italia, ha espresso contrarietà sugli impegni indicati dall’odg. In base a un’analisi del disegno di legge Calderoli, a suo avviso le perplessità sulle eventuali lesioni di natura costituzionale non sono centrate. In particolare, le disposizioni relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, stabiliscono che essi devono essere comunque garantiti su tutto il territorio nazionale.
Link al video della seduta: https://perugia.civicam.it/live854-Seduta-aaI-Commissione-aaSala-del-Consiglio-Comunale.html.