E’ stata approvata con 20 voti a favore (maggioranza) e 7 astenuti (opposizione) la Preconsiliare n. 3091 dell’11.5.2022 concernente modifiche ed integrazioni al “Regolamento di disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.
Molteplici le modifiche apportate al testo. Esse hanno riguardato l’art.3 (domanda di occupazione) comma 6, l’art. 8 (rinnovo della concessione o autorizzazione) comma 4, l’art. 11 (occupazioni abusive) comma 1, l’art. 13 (presupposto del canone) comma 3 (abrogato), l’art. 19 (occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità) comma 4, l’art. 20 (esenzioni dal canone) comma 1, l’art. 35 (modalità e termini per il pagamento del canone) commi 2 e 5, l’art. 38 (indennità e sanzioni) comma 1, l’art. 42 (occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione) commi 5 e 6, l’art. 56 (determinazione del canone) comma 4.
Le modifiche di cui trattasi in parte derivano da adeguamenti resisi necessari a seguito di intervenute disposizioni normative/interpretazioni ministeriali e in parte anche dalla necessità di ottimizzare la disciplina del canone all’esito del primo anno di applicazione dello stesso. In particolare.
-All’art. 3 viene modificato il comma 6 al fine di favorire una semplificazione del procedimento amministrativo e di responsabilizzare il richiedente affinché la procedura d’urgenza venga utilizzata solo nei casi di effettiva necessità. L’occupazione prima del provvedimento concessorio, cioè, è ammessa solo allegando relazione tecnica redatta da personale abilitato che certifichi la sussistenza delle condizioni d’urgenza
-all’art. 8, si aggiunge il comma 4, al fine di disciplinare l’istituto della proroga, così che da un lato si garantisce al richiedente la possibilità di sanare entro 15 giorni un’occupazione scaduta e dall’altro si consente al Comune di riscuotere un canone maggiorato del 20% per il periodo di occupazione effettiva ma non ancora autorizzata;
-all’art. 11, viene modificato il comma 1, che viene adeguato alla modifica di cui all’art. 8, comma 4 prima citato;
-all’art. 13 viene abrogato il comma 3 al fine di non ingenerare confusione con la previsione normativa;
-all’art. 19, in ottemperanza alla normativa, anche interpretativa, sono aggiunti i commi 4 e 5: si specifica, cioè, che per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture.
-all’art. 20, al fine di riproporre un’esenzione già prevista per la medesima fattispecie con riferimento alla TOSAP (Legge n. 549/1995), si propone la modifica del comma 1 introducendo la lettera q) che prevede l’esenzione per le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche che non eccedono i 10 mq;
-all’art. 35, comma 2 si introduce la rateizzazione per importi superiori a 300,00 euro (importo già previsto al comma 1 per le occupazioni permanenti di suolo pubblico) così da favorire anche le occupazioni temporanee (es. pubblici esercizi con dehor, opere di ristrutturazioni rilevanti); l’importo di € 250,00, ove presente (comma 5), viene con l’occasione uniformato per tutte le casistiche a € 300,00;
-l’art. 38, comma 1 viene modificato al fine di meglio definire le modalità e la struttura competente all’irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni regolamentari per mancato pagamento del canone, che è la struttura che si occupa della gestione delle entrate; non risulta infatti possibile per l’agente accertatore della S.O. Sicurezza irrogare la sanzione al trasgressore in presenza di una occupazione abusiva di suolo pubblico o di pubblicità abusiva già nel momento in cui accerta la violazione, vale a dire su strada, tenuto conto che la sanzione va commisurata all’importo del canone da pagare che al momento della contestazione non è conosciuto dall’agente accertatore; in sintesi è impossibile da parte dell’organo accertatore conoscere in fase di accertamento l’ammontare della sanzione da contestare;
-l’art. 42 viene modificato nei commi 5 e 6 per adeguarlo alla normativa di cui al comma 831-bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A seguito dell’adeguamento normativo di cui trattasi, viene conseguentemente eliminata la parte del comma 6 che prevedeva una quantificazione del canone che si otteneva moltiplicando l’importo giornaliero (ricavato dal canone anno corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. Pertanto gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture e comunicazione elettrica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.
-l’art. 56, comma 4 viene modificato al fine di adeguare lo stesso alla Risoluzione Ministeriale n. 6/DF del 28 luglio 2021 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione del comma 843 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove vengono indicati i criteri per l’applicazione delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico previste dal comma 842 del medesimo art. 1 L.160/2019, che regola la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare. Si prevede quindi che la tariffa oraria è pari a un ventiquattresimo della tariffa giornaliera. Nel caso di occupazioni superiori a 9 ore è dovuta la tariffa giornaliera
La maggioranza ha manifestato apprezzamento per le modifiche proposte perché determinano una semplificazione del sistema, andando a vantaggio delle esigenze dei cittadini. In particolare è stata espressa soddisfazione per la modifica di cui all’art. 35 che introduce la possibilità della rateizzazione del pagamento anche per le occupazioni temporanee di suolo pubblico così da fornire un utile strumento in favore delle attività commerciali penalizzate dal periodo di crisi. Si è risposto in questo modo in tempi brevissimi ad una richiesta formulata dalle associazioni di categoria, dimostrando così attenzione nei loro confronti.