Il Consiglio comunale ha approvato con 21 voti a favore (maggioranza) e 10 astensioni (opposizioni) le modifiche e le integrazioni al Regolamento di disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Le modifiche, dovute alla nuova normativa nazionale che ha sostituito tutta una serie di piccoli tributi, erano state già approvate in I commissione lo scorso 28 maggio e riguardano alcune correzioni e aggiustamenti evidenziatisi come necessari in seguito alla prima applicazione dei canoni. Inoltre, è stata introdotta una nuova riduzione per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari collegati a particolari tipologie di interventi edilizi su specifiche tipologie di fabbricati di interesse storico e artistico, ed è riproposta l’esenzione per le onlus, già vigente nei precedenti prelievi tributari.
Gli articoli del regolamento modificati sono diversi, ricordati in assemblea dal presidente della I commissione consiliari Affari istituzionali Michele Nannarone, che ha anche sottolineato come gli aggiornamenti più importanti riguardino l’art. 20 (esenzioni del canone) e l’art.21 (riduzioni del canone). Nel caso dell’Art. 20 (Esenzioni dal canone), al fine di chiarire meglio la portata dell’esenzione contenuta nella lettera h) del comma 2 del regolamento, prevista per le occupazioni degli spazi soprastanti il suolo pubblico con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, viene specificato che sono altresì esenti le occupazioni di soprasuolo effettuate con gronde ed elementi simili aggettanti sul suolo pubblico. Inoltre, la disposizione della lettera n) del comma 2 dell’art. 20 estende al canone “unico” l’esenzione dalla tosap, dall’imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni, prevista fino al 2020 in favore delle ONLUS dall’art. 5 del regolamento comunale per la disciplina dell’accertamento e della riscossione delle entrate tributarie del Comune. L’esenzione è confermata fino alla piena operatività delle nuove norme del codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017).
Infine la lettera o) introduce l’esenzione nel caso di occupazioni che superino la scadenza originaria del provvedimento di concessione, esclusivamente per motivi di necessità e urgenza legati a emergenze sanitarie o calamità naturali. Ciò per fronteggiare adeguatamente eventuali situazioni emergenziali, sulla base dell’esperienza maturata in occasione dell’emergenza sanitaria in corso.
Nell’Art. 21 (riduzioni del canone) viene introdotta, alla lettera h-bis) del comma 1, una nuova riduzione, nella misura del 90 %, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche poste in essere, da parte di enti non commerciali o di altri soggetti per conto degli stessi, per la realizzazione di interventi di cui alle lettere b), c), d) ed f) dell’art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 su beni immobili di interesse storico-artistico, ai sensi del D.Lgs 42/2004, oggetto di apposita verifica positiva da parte della competente Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ubicati nei centri storici e destinati dall’ente non commerciale proprietario prevalentemente allo svolgimento di attività svolte con modalità non commerciali. La medesima riduzione si applica per l’esposizione pubblicitaria installata a ridosso dei predetti beni immobili, in favore dei soggetti che abbiano stipulato un contratto di sponsorizzazione per i suddetti interventi edilizi, per il tempo massimo di durata degli interventi e a condizione che il costo degli interventi (al netto degli oneri fiscali), a carico dello sponsor, sia superiore allo stesso risparmio del canone e di altre agevolazioni comunali. La riduzione ha durata transitoria (dal 2021 al 2023) e non si applica in ogni caso alle fondazioni bancarie ed ai partiti politici. In relazione alle occupazioni con attrazioni, giochi e simili dello spettacolo viaggiante, si precisa che la riduzione riguarda anche le correlate occupazioni poste in essere con abitazioni mobili, camper, autocarri e simili utilizzate dagli operatori dello spettacolo viaggiante, per il tempo strettamente necessario. Al termine del comma 1 viene specificato che le riduzioni di cui alle lettere da a) ad h bis) del medesimo comma sono cumulabili a cascata (come avveniva nella previgente Tosap).
Le modifiche apportate avranno efficacia dal 1 gennaio 2021.
Al termine dell’illustrazione, l’atto è stato approvato senza ulteriore dibattito con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza e l’astensione delle minoranze.