Parere favorevole sul regolamento per l’istituzione del Garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

La prima commissione consiliare di Perugia si è espressa sulla proposta presentata da Ermenegildi Zurlo e Tanci

date
02 ottobre 2026
- Alessandra Borghi
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La prima commissione, presieduta da Antonio Donato, ha espresso parere favorevole, con 9 voti favorevoli e 4 astensioni, sulla proposta di regolamento per l’istituzione del Garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La proposta dà seguito all’ordine del giorno approvato con deliberazione consiliare n. 121 del 29 giugno 2026.

 

La proposta di deliberazione che traduce quell’indirizzo nel nuovo regolamento è stata sottoscritta dai consiglieri Lorenzo Ermenegildi Zurlo (Partito Democratico) e Laura Tanci (Anima Perugia). Il consigliere, nella seduta odierna, ha presentato un emendamento (approvato con 9 voti favorevoli e 4 astensioni) all’art. 7, comma 3, per cui non solo non saranno previste indennità, ma neanche rimborsi spesa.

 

Tanci, dal canto suo, ha ricordato il metodo di lavoro seguito con il supporto degli uffici, basato sul confronto con le best practice rilevate in diversi territori.

 

 

Il regolamento istituisce il Garante con l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi di bambini e adolescenti, in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e con la normativa nazionale e regionale.

 

Particolare attenzione è riservata ai principi di non discriminazione, superiore interesse del minore, diritto alla vita e allo sviluppo, partecipazione e ascolto. Il testo introduce inoltre un approccio interculturale e antidiscriminatorio, prevedendo attenzione alle differenze linguistiche, culturali e alle condizioni di disabilità e vulnerabilità.

 

Il Garante viene configurato come organo monocratico di garanzia, promozione, ascolto, impulso e monitoraggio, chiamato a operare con autonomia di giudizio, imparzialità e indipendenza funzionale. Tra i suoi compiti figurano la vigilanza, per quanto di competenza comunale, sull’attuazione delle convenzioni e delle norme a tutela dell’infanzia; la diffusione della conoscenza dei diritti di bambini e adolescenti; la promozione di forme di partecipazione e consultazione dei più giovani; la possibilità di ascoltarli direttamente con modalità adeguate all’età e alle condizioni personali; la ricezione di segnalazioni su possibili violazioni dei loro diritti e la loro eventuale trasmissione ai servizi, alle amministrazioni o alle autorità competenti. Il Garante potrà inoltre formulare raccomandazioni e segnalare situazioni di discriminazione, oltre a collaborare con il Garante nazionale e quello regionale.

 

Un aspetto centrale riguarda proprio l’accessibilità della figura. Bambini e adolescenti potranno rivolgersi direttamente al Garante senza necessità di una preventiva autorizzazione, attraverso canali adeguati alla loro età. Le segnalazioni potranno essere presentate in forma scritta, orale o digitale e il supporto comunale dovrà assistere gratuitamente chi incontri difficoltà linguistiche, comunicative, sensoriali o digitali. Il regolamento disciplina inoltre in maniera specifica la riservatezza e la protezione dei dati personali.

 

La nomina sarà preceduta da un avviso pubblico di almeno trenta giorni. I candidati dovranno possedere una comprovata competenza nella promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, maturata per almeno cinque anni nei diversi ambiti indicati dal regolamento. La scelta spetterà al sindaco, con decreto motivato sulla base delle competenze professionali, dell’esperienza e dell’idoneità allo svolgimento delle funzioni. Il mandato avrà durata di tre anni e potrà essere rinnovato una sola volta. Il testo stabilisce inoltre requisiti e cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché regole in materia di conflitto di interessi, astensione e revoca.

 

Nello svolgimento della propria attività il Garante potrà chiedere agli uffici comunali dati, informazioni e documenti pertinenti alle proprie funzioni e, secondo le modalità concordate con l’amministrazione, effettuare visite presso strutture e locali comunali, senza esercitare poteri ispettivi. Potrà inoltre promuovere presso l’amministrazione iniziative, misure e progetti rivolti all’infanzia e all’adolescenza e favorire il coordinamento tra istituzioni, soggetti pubblici e realtà del privato sociale impegnati sul territorio.

 

Sul versante organizzativo, il Garante si avvarrà del personale del Servizio Organi istituzionali e avrà una sezione dedicata e facilmente riconoscibile nel sito istituzionale del Comune, con informazioni sulle funzioni, i recapiti, le modalità di segnalazione, le relazioni annuali e le raccomandazioni. L’incarico sarà svolto a titolo gratuito.

 

È previsto infine un rapporto costante con gli organi comunali. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante dovrà presentare al Consiglio comunale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, dando conto, in forma anonima e aggregata, delle segnalazioni ricevute, delle criticità rilevate, delle attività di ascolto e partecipazione, delle raccomandazioni formulate e della collaborazione con servizi, scuole, istituzioni e organizzazioni del territorio. Il Consiglio dovrà discutere la relazione entro sessanta giorni dalla presentazione, mentre la Giunta sarà chiamata a comunicare entro i successivi novanta giorni le determinazioni assunte sulle raccomandazioni di competenza comunale.

 

Pur riconoscendo la natura lodevole dell’iniziativa, Leonardo Varasano (Progetto Perugia) ha chiesto se le proposte sottoposte alla commissione non siano una duplicazione di quanto già esiste in Regione. Ha domandato, in particolare, cosa accadrebbe qualora mancasse unità di visione tra garanti di diverso livello territoriale o anche tra Comune e garante rispetto all’applicazione, ad esempio di normative statali in materia di scuola.

 

Ermenegildi Zurlo ha escluso che si possano concretizzare questioni di questo tipo.

 

Cesare Carini ha espresso apprezzamento per una figura tecnica che ritiene opportuna in un capoluogo di Regione.

 

Edoardo Gentili ha invece condiviso alcune perplessità: il garante, a suo avviso, appare come un mini assessore per la consistenza della funzione di vigilanza attribuita e la messa a disposizione di personale tecnico. Tuttavia, ha argomentato il consigliere, non si possono attribuire consistenti responsabilità senza investire risorse. Gentili ha infine concordato con Varasano sui problemi che potrebbero nascere per la mancanza di coordinamento tra diversi garanti.

 

Margherita Scoccia e Riccardo Mencaglia hanno invece chiesto delucidazioni sul potere del garante di ascoltare il minore senza la presenza dei genitori o di altri adulti di riferimento (art. 4, comma 2, lett. e).

 

Nilo Arcudi, infine, ha rivolto un appello a evitare che la nomina di garanti diventi una soluzione per dare un ruolo a persone candidate alle elezioni a livello comunale o regionale e rimaste escluse.

 

Ad approfondire i diversi aspetti tecnici sono stati i dirigenti Emilio Buchicchio (Segreteria Organi istituzionali), Roberta Migliarini (Area Servizi alla persona) e Ilenia Filippetti (Servizi educativi).

 

Filippetti, in particolare, ha rilevato che il garante è disegnato come una figura dotata di potere di impulso rispetto alle autonomie, in particolare per quel che riguarda la struttura da lei diretta. Ogni osservazione sulle attività svolte è considerata dalla dirigente come una ulteriore opportunità di miglioramento.

 

Migliarini ha precisato che l’ascolto del minore non può avvenire senza norme di protezione e non a caso il regolamento richiama sul punto le disposizioni di legge vigenti.

 

Secondo Zurlo, la formulazione della norma è chiara; ad ogni modo, eventuali proposte di emendamento potranno essere depositate in vista della discussione in Consiglio comunale.

 

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