Noleggio con conducente, proposte modifiche al regolamento comunale

In prima commissione illustrata la proposta di deliberazione consiliare: l’obiettivo è l’adeguamento a recenti sentenze della Corte costituzionale

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06 febbraio 2026
- Redazione
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E’ stata illustrata in prima commissione consiliare una proposta di deliberazione volta a modificare il regolamento comunale per l’esercizio del servizio di taxi e noleggio con conducente (Ncc). La proposta mira ad adeguare il testo vigente (risalente al 2007 e modificato nel 2024 con deliberazione del Consiglio comunale n. 10) alla normativa e alle recenti sentenze della Corte costituzionale.

 

L’obiettivo dell’intervento, proposto da un gruppo di maggioranza, è superare alcune restrizioni operative giudicate “irragionevoli” e “sproporzionate” dalla Consulta per quanto riguarda l’attività degli operatori Ncc.

Il cuore della riforma riguarda due articoli specifici del regolamento.

 

Attualmente, l’articolo 24, comma 2, lett. b) impone l’obbligo di riportare il veicolo in rimessa al termine di ogni singolo servizio. La proposta mira a cancellare questo automatismo, che la Corte Costituzionale (sentenza n. 56/2020) ha definito un aggravio gestionale che costringe i vettori a “viaggi a vuoto”. Il nuovo testo potrebbe quindi prevedere che le rimesse siano utilizzate come “luoghi ordinari di stazionamento”, eliminando l’obbligo di rientro tra una corsa e l’altra.

 

La proposta prevede inoltre di modificare l’articolo 37, comma 1, secondo cui lo stazionamento deve avvenire “esclusivamente” presso le rimesse. La nuova formulazione stabilisce che i veicoli sostino “prevalentemente” in rimessa, nel rispetto della normativa statale e regionale, fermo restando il divieto assoluto di sosta su suolo pubblico in attesa di clientela (il cosiddetto “procacciamento”) al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla normativa.

 

Come spiegato dai proponenti, l’esigenza di aggiornare il regolamento nasce, in particolare, dalla necessità di tutelare la libera iniziativa economica privata (articolo 41 Costituzione). Le recenti sentenze della Corte Costituzionale, inclusa la n. 163/2025, hanno infatti censurato diversi obblighi accessori — quali attese obbligatorie, di circa 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio, l’uso esclusivo di una specifica applicazione informatica ministeriale e il divieto di stipula dei contratti di durata con soggetti che svolgono attività di intermediazione quali hotel, agenzie di viaggio e tour operator — considerandoli ostacoli ingiustificati alla concorrenza.

 

La seduta, acquisita anche la posizione dell’assessorato alla mobilità, è stata aggiornata in attesa degli opportuni approfondimenti tecnici. In particolare, è stata condivisa l’esigenza di chiedere un parere all’Autorità di regolazione dei trasporti.

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