Iniziative afferenti all’istituto della messa alla prova in ambito penale: approvato l’odg di Carini (Pensa Perugia) e Pasquino (Pd)   

L’atto è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale

date
28 luglio 2025
- Redazione
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Il Consiglio comunale ha approvato con 24 voti favorevoli (unanimità) l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Cesare Carini (Pensa Perugia) e Francesca Pasquino (Partito Democratico) avente ad oggetto “Iniziative afferenti all’istituto della messa alla prova in ambito penale”.

 

Illustrando l’atto in aula, il consigliere Carini ha ricordato che l’istituto della messa alla prova, introdotto dalla legge n. 67/2014, così come modificata dal d.lgs. n. 150/2022, è applicabile con riferimento a reati punibili con una pena detentiva non superiore a quattro anni, nonché per i reati previsti dall’art. 550, comma 2, codice di procedura penale (art. 168 bis, comma 1, codice penale).

 

“La messa alla prova – come si legge l’odg – consiste nella “prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato” e “comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali”. L’ammissione all’istituto in questione è “subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità”, il quale “consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”; la prestazione deve avvenire in modo tale da non pregiudicare “le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore”. L’esito positivo della prova in oggetto comporta l’estinzione del reato. In concreto, l’interessato deve presentare “un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma”.

 

Dal punto di vista procedurale, l’ammissione alla messa alla prova è disposta dal giudice, quando “reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati”.

 

Carini ha ricordato quanto emerso attraverso le audizioni in commissione, ovvero le difficoltà di applicazione concreta dell’istituto per carenza di enti disponibili ad accogliere le istanze. Si rischia, così, di vanificare le finalità deflattive perseguite dal legislatore.

 

Per questo l’odg impegna la giunta e la sindaca a valutare di rendere operativa tra ministero della Giustizia e Comune una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

 

Pasquino ha aggiunto che, da quanto è emerso in commissione, l’istituto non va pensato come una via di fuga dal processo e dalla pena. L’odg, come quello della minoranza trattato immediatamente prima dal Consiglio, dedicato al reinserimento dei detenuti di Capanne, si inscrive infatti in un quadro più ampio di politiche locali per l’inclusione sociale e lavorativa e per la prevenzione della recidiva chiamando le istituzioni a fare squadra per trasformare l’errore in motivo di riscatto.

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