Nel corso della seduta del 17 gennaio la I commissione Affari istituzionali ha analizzato e discusso due atti.
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E’ stata approvata a maggioranza la pratica concernente le modifiche al regolamento della tassa di soggiorno.
Illustrando l’atto l’assessora Alessandra Sartore ha ricordato che il D. L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha assoggettato all’imposta di soggiorno anche le “locazioni brevi”. In ragione di ciò e delle altre normative vigenti in materia, nell’esercizio della potestà regolamentare disciplinata dalla vigente normativa, il Comune di Perugia anche al fine di adeguare il regolamento alla legislazione nonché di ampliare le strutture ricettive assoggettabili al tributo, ha deciso di apportare alcune modifiche al regolamento comunale per l’Imposta si soggiorno.
Le modifiche principali hanno riguardato.
Art. 2 (istituzione e presupposto) ove si aggiunge che il gettito dell’imposta è destinato “a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Perugia, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.La destinazione del gettito avviene con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi in sede di bilancio di previsione. La Giunta comunale, in sede di rendiconto di gestione, adotta la deliberazione con la quale relaziona e rendiconta l’utilizzo dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno secondo i vincoli stabiliti in sede di bilancio preventivo.
2.Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Perugia,come definite dalla vigente legge regionale in materia. L’imposta è dovuta anche per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 del decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50.
Art. 3 (soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari):
1.L’imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Perugia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2;
2.I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
4.I gestori delle strutture ricettive, cosi come individuate al precedente art. 2, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo siti ubicati nel territorio comunale, sono responsabili del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 4 misura dell’imposta:
1.L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive, come individuate al precedente art. 2, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. L’imposta è dovuta per un emassimo di 7 (sette)pernottamenti consecutivi.
2. la misura dell’imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la misura massima stabilita dalla Legge.
3. Il Comune di Perugia comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le misure dell’imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
4. Le misure dell’imposta stabilite ai sensi del comma 2, si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge, ai sensi dell’art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6 (versamento): Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Perugia entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare mediante la piattaforma di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA).
Completamento riscritto l’art. 7 sugli obblighi per i gestori delle strutture che prevede: responsabilità dell’esazione dell’imposta; obbligo d’informazione ai clienti dell’imposta; conservazione documentazione; obbligo di invio trimestralmente al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, di apposita dichiarazione periodica di resoconto dei pernottamenti ecc.; presentazione conto giudiziale, ecc.
Modifiche infine all’art. 8 (controllo ed accertamento) e 9 (sanzioni). Per queste ultime ecco le modifiche:
per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto;
per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro;
per l’omessa consegna della documentazione richiesta dal Comune nonché della violazione dell’obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all’imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro;
Per le altre violazioni degli obblighi imposti dal presente regolamento al gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro.
Se, come probabile, il Consiglio comunale licenzierà la pratica entro fine gennaio – ha spiegato il dirigente Stefano Baldoni – il nuovo sistema entrerà in vigore dal 1 aprile 2025.
Il consigliere Leonardo Varasano (Progetto Perugia) ha auspicato che la ratio della proposta non sia legata a questioni di bilancio ma alla qualità del profilo storico-artistico della città in linea con altre realtà italiane. L’auspicio inoltre è che il gettito vada a beneficio delle azioni previste nel regolamento, tra cui anche il decoro della città.
Spero che nella ratio si aggiunga anche questo ossia che si addiviene al provvedimento per dare giusto riconoscimento al valore della città.
Per Edoardo Gentili (FI) si parla di una tassa di soggiorno; la stessa è quindi parte della fiscalità ed il suo aumento rappresenta una precisa scelta politica. Il consigliere ha rimarcato che grazie alla legge di bilancio nazionale e quindi al governo sarà ora possibile utilizzare i proventi della tassa di soggiorno anche per ridurre la tari, ossia la tassa relativa alla gestione del servizio rifiuti. Per Gentili vi è una questione politica evidente con il M5S che – a suo dire – ha cambiato completamente la sua impostazione sulla tassa di soggiorno: prima da abolire, ora da innalzare. Gentili ha spiegato che il precedente regolamento evidenziava con chiarezza le finalità della tassa di soggiorno (manutenzione beni culturali, servizi per l’accoglienza turistica, sostegno alle attività ricettive, finanziamento iniziative culturali); oggi di tutto questo non c’è traccia. Insomma si tratta di operazioni per fare cassa e finanziare l’attività dell’Amministrazione; ciò stona perché incide su una fiscalità generale già oggi eccessiva e da ridurre.
L’assessora Alessandra Sartore ha spiegato che l’Amministrazione, con questa operazione, non va ad alzare l’imposta di soggiorno, ma semplicemente ad estenderla ad altre realtà (es. affitti brevi), con ciò determinando maggiore equità.
Secondo Nicola Paciotti (PD) i rilievi dell’opposizione non corrispondono al vero, essendo rimaste tutte le aliquote invariate. Per giunta la tassa di soggiorno non riguarda nemmeno i cittadini residenti, ma i turisti. Si tratta, come detto dall’assessora, di garantire giustizia ed equità sociale e la concorrenza leale tra imprenditori del settore stabilendo regole uguali per tutti, nonché di tutelare il decoro ed il valore della città, investendo su di essa.
Per Nicola Volpi (FdI) la delibera giuntale 386 non solo definisce la tassa di soggiorno per gli affitti brevi, ma viene anche eliminata la riduzione del 50% per i pernottamenti superiori ai 3 giorni. Scelta politica che rischia di disincentivare la permanenza prolungata in città tenuto conto del fatto che la presenza media, dai dati disponibili, si attesta al di sotto dei 3 giorni.
L’assessora Sartore ha spiegato che questa soluzione applicata a Perugia (tassa dovuta fino ai 7 giorni di pernottamento) è in linea con molte città italiane ed anzi inferiore in alcuni casi.
Lorenzo Mazzanti (Pensa Perugia) ha spiegato che nel bilancio di previsione sono già state individuate le destinazioni dell’imposta di soggiorno: attività culturali, valorizzazione e sviluppo del turismo. Ha aggiunto che la pressione fiscale recentemente è salita, soprattutto a causa di una evasione fiscale altissima.
Lucia Maddoli (Orchestra per la Vittoria) ha ringraziato l’Amministrazione per un’operazione improntata all’equità, trasparenza ed al principio della cittadinanza responsabile a tutela della bellezza e del valore di Perugia.
Secondo Paolo Befani (FdI) sarebbe giusto estendere l’esenzione dalla tassa di soggiorno per chi pernotta in città per lavoro e non per mero turismo.
L’assessora Sartore ha risposto garantendo che verrà studiata la soluzione pur non essendo semplice accertare la causa di lavoro, se non tramite autocertificazione.
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E’ stato poi analizzato il regolamento per la concessione e l’uso delle sale comunali, illustrato dall’assessora Alessandra Sartore e dal dirigente Pierluigi Zampolini.
Il regolamento ha le seguenti finalità: a) chiarisce le regole per l’accesso e le dichiarazioni che deve rendere il richiedente in ordine al rispetto delle regole democratiche e di non discriminazione; b) stabilisce e conferma la preferenza accordata alle attività dell’ente rispetto a quelle dei soggetti terzi e tra queste ultime l’applicazione del criterio cronologico di presentazione delle domande; c) individua alcune fattispecie che consentono la concessione gratuita delle sale; d) indica in maniera chiara e dettagliata gli obblighi e le responsabilità a cui soggiacciono i concessionari; e) rimanda ad apposito atto della Giunta Comunale l’indicazione delle sale a cui si applica il regolamento, dell’ufficio competente al rilascio della concessione e delle regole di dettaglio da applicarsi alla singola sala.
Complessivamente il regolamento si compone di 15 articoli.
Per il consigliere Leonardo Varasano (Progetto Perugia) è necessario individuare con precisione l’elenco delle sale interessate dal regolamento per garantire chiarezza.
Perplessità sorgono sulla gestione della sala Cannoniera rispetto al passato e sulla mancata indicazione espressa dell’esenzione per i gruppi consiliari legata allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Varasano ha invitato a valutare infine l’applicazione di cauzioni ragionevoli e contenute.
Il capogruppo FdI Riccardo Mencaglia, nel concordare con le richieste di Varasano, ha chiesto di poter comprendere la genesi dell’atto anche con riferimento alle prassi nell’utilizzo delle sale applicate in precedenza.
Cesare Carini (Pensa Perugia) non ha condiviso le valutazioni dell’opposizione, ritenendo che sia fondamentale regolamentare l’utilizzo delle sale, dettando principi formali.
Di difficile redazione è l’elenco delle sale che rischierebbe di dover essere aggiornato continuamente. Ben venga quindi il riferimento generico a tutte le sale.
Nicola Paciotti (PD), nel comprendere sia le posizioni espresse da Carini che da Varasano sull’elenco sale, ha sostenuto che il fine istituzionale è già presente tra le esenzioni, ma potrebbe essere meglio specificato in merito all’attività dei gruppi.
Ha poi chiesto di inserire, se ritenuto opportuno, nel caso di sale concesse ad associazioni o enti per attività senza fine di lucro, la loro iscrizione al runts.
Edoardo Gentili (FI) ha condiviso con Varasano la necessità di indicare le sale ricomprese nel regolamento o comunque di dare una definizione precisa di “sale comunali”.
Ha sollevato perplessità su alcuni aspetti dell’art. 7 (possibilità per l’Amministrazione di sindacare l’interesse generale) e sull’art. 12 (revoca). Infine sull’art. 6 (modalità di richiesta dei locali) e 10 (esenzioni). Ha proposto poi, per le sale prestigiose, di valutare l’ipotesi dell’assicurazione rispetto al deposito cauzionale. Riflettere infine sulla possibilità di concedere sale a persone fisiche, magari solo per determinate finalità (concerti ecc.); circostanza al momento esclusa.
La vice presidente Clara Pastorelli (FdI) si è detta allibita dall’approccio dell’Amministrazione ad un atto importante come quello in oggetto, essendo privo di un censimento puntuale delle sale con le caratteristiche delle stesse.
Se l’Amministrazione ha volontà di regolamentare l’atto ben venga, ma in maniera approfondita e non per mettere “bandierine”.
Il dirigente Zampolini, rispondendo ad alcuni quesiti, ha spiegato che la scelta di demandare ad un atto successivo l’elenco delle sale è stata voluta dall’ufficio per evitare di vincolare eccessivamente il Comune sulla destinazione degli spazi e sulle procedure (modifica del regolamento ecc.).
A fine dibattito il presidente ha invitato i consiglieri a presentare emendamenti sulle questione emerse rinviando ad una prossima seduta per la votazione finale dell’atto.