Il Consiglio comunale ha approvato con 28 voti a favore ed un astenuto la variante parziale al PRG parte strutturale e parte operativa ai sensi dell’art. 32, comma 6 L.R. N. 1/2015 e art. 8 del D.P.R. N. 160/2010. Ditta: Perugia conglomerati S.R.L. Presa d’atto dell’inadeguatezza delle previsioni dello strumento urbanistico generale. Avvio del procedimento unico di variante.
La ditta Perugia Conglomerati Srl – hanno spiegato la presidente della III commissione Cristiana Casaioli e l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia – ha presentato nel 2019 un’istanza suap avente ad oggetto l’intervento edilizio per l’ampliamento di piazzali esterni al servizio dell’attività produttiva in via della Gomma a Balanzano. La richiesta è determinata da un incremento della produttività, per cui si rendono necessari siti di stoccaggio ulteriori rispetto a quelli esistenti e in aderenza all’impianto esistente.
L’intervento proposto ricade in zona classificata come “fascia di igiene ambientale”, per le quali l’art. 105 del TUNA non consente l’insediamento di tale attività.
Per l’opera sussiste la conformità ai criteri urbanistici e alle direttive stabiliti dal Consiglio comunale (con delibera n. 59/2019) per un eventuale procedimento di variante urbanistica ai sensi del D.P.R. 160/2010 e art. 32 L.R. 1/2015, a condizione che si rispettino alcune prescrizioni (nella fattispecie: dovrà essere acquisito il parere Anas in quanto parte dell’intervento proposto ricade in fascia di rispetto stradale – Nodo di Perugia; l’eventuale variante al Prg sarà soggetta alla preventiva verifica di assoggettabilità Vas; i piazzali, esistenti e di progetto, dovranno essere adeguatamente schermati con idonea vegetazione perimetrale). Il progetto risulta conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro e l’ampliamento proposto è previsto in “fascia di igiene ambientale”, pertanto l’eventuale riclassificazione, non necessita di compensazione.
Il requisito di insufficienza o inesistenza di aree richiesto dall’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 per l’eventuale avvio di un procedimento in variante urbanistico risulta soddisfatto per l’intervento in esame in quanto trattasi di un ampliamento di piazzali posti a servizio di un immobile a destinazione produttiva che non può che realizzarsi nella medesima area su cui insiste l’impianto
Va ricordato che il procedimento di variante previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 160/10 ha lo scopo di rendere realizzabili iniziative imprenditoriali non conformi allo strumento urbanistico, affermando in sostanza che la promozione dello sviluppo economico del territorio è un obiettivo da perseguire anche con gli strumenti della pianificazione urbanistica, così che l’interesse pubblico allo sviluppo economico connesso ad uno specifico progetto imprenditoriale possa essere perseguito nel giusto equilibrio con l’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio.
Con l’atto, pertanto, si dà atto della inadeguatezza delle previsioni dello strumento urbanistico generale rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali dell’impianto produttivo esistente per la realizzazione di nuovi piazzali in ampliamento e si esprime parere favorevole sull’opportunità di avviare un procedimento unico di variante urbanistica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 32, commi 6 e 11, della L.R. n. 1/2015.
La consigliera Cristiana Casaioli (Progetto Perugia) ha sottolineato l’importanza di andare incontro alle esigenze produttive delle aziende perugine perché ciò consente di far ricadere i vantaggi economici su tutto il territorio.