La I commissione Affari istituzionali, presieduta da Michele Nannarone, ha espresso parere favorevole a maggioranza (5 voti favorevoli e 9 astensioni) sulla proposta di deliberazione consiliare, presentata dal consigliere Paolo Befani (FdI), finalizzata a modificare gli artt. 9, 16, 17 e 21 del regolamento comunale per la toponomastica cittadina e la numerazione civica. L’argomento era già stato affrontato in precedenza. Il consigliere Befani, vicepresidente della commissione toponomastica, ha ricordato che le modifiche e integrazioni si prefiggono di rendere più armoniche e coerenti le lapidi onomastiche dell’intero territorio comunale, a tutto vantaggio del decoro di borghi, castelli e frazioni. Sarà quindi proposta al Consiglio comunale una normativa più puntuale, che ha recepito le indicazioni della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, anche al fine di agevolare l’iter che segue alle istanze dei cittadini, sempre molto numerose.
Di seguito il nuovo testo.
Art. 9, dedicato a “Proposte di intitolazione e di installazione opere commemorative”:
“Il procedimento di intitolazione si attiva d’ufficio, ovvero su richiesta.
Ogni persona fisica o giuridica, con residenza o sede in Perugia può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, ovvero per scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni, rotonde e, in generale, centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.
Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo; oppure di carattere specifico se il toponimo proposto è rivolto alla intitolazione di una determinata area o struttura.
Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta formale, un’esauriente relazione che espliciti i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.
In caso di richiesta d’installazione di opere commemorative (lapidi, monumenti o altro ricordo permanente), aventi caratteristiche diverse dalle targhe odonomastiche, il proponente si farà carico della fornitura e posa dell’opera medesima, nonché dell’acquisizione di eventuali autorizzazioni previste ed atti di assenso necessari.
Ferme restando le attribuzioni decisionali conclusive della Giunta Comunale, la Commissione istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
In fase istruttoria ed a seconda della tipologia l’U.O. Servizi al Cittadino può inoltrare una nota ai Servizi competenti ai fini di una loro preventiva valutazione. Qualora gli Uffici interpellati non provvedano a fornire le loro valutazioni entro 30 gg. consecutivi dalla data della richiesta si procederà applicando l’istituto del ‘silenzio-assenso’. Le proposte di intitolazione specifiche qualora non accolte dalla Commissione vengono inserite in un elenco di toponimi, genericamente idonei per essere assegnati ad un qualsiasi spazio, area o struttura, tenuto presso l’Ufficio Ecografico”.
All’art. 16 si precisa tra l’altro che è l’Unità operativa Manutenzione e Protezione civile a provvedere all’installazione delle targhe stradali. Questo il nuovo testo:
“La U.O. Manutenzione e Protezione Civile provvede – dietro formale richiesta della U.O. Servizi al Cittadino – all’installazione delle targhe stradali che, recanti l’intitolazione delle aree di circolazione da attuare, debbono essere poste in opera in conformità all’art. 133 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Nei borghi e nei castelli, su specifica richiesta di associazioni del territorio e previa autorizzazione della Giunta comunale, possono essere apposte lapidi onomastiche che tengano conto delle seguenti indicazioni fornite dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CCQAP):
– Le targhe non devono avere bordatura;
– Il logo del Comune di Perugia deve essere centrato in alto, mentre quello dell’Associazione centrato in basso sotto il nome dell’associazione proponente;
– Tutte le scritte devono essere centrate ed in carattere Trajan;
– Il materiale deve essere in travertino romano, ceramica o gres porcellanato
– Dimensioni adeguate cm 60 x 40.
I progetti delle suddette lapidi onomastiche devono essere valutati dalla CCQAP per verificare, oltre alla lapide, il contesto dove la lapide stessa verrà messa in opera.
In caso di presenza di vincolo Monumentale e/o paesaggistico sono necessarie le relative autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
Le targhe dovranno essere poste in opera nel punto di migliore visibilità e, per quanto riguarda le rotatorie, dovrà essere apposta una targa nell’isola centrale in corrispondenza di ogni intersezione stradale e non dovranno essere aggiunti ulteriori elementi che possono confondere la denominazione attribuita.
Precedentemente alla materiale installazione delle targhe viene eseguito – da parte dei competenti Uffici delle UU.OO. sopra richiamate – un sopralluogo congiunto volto ad individuare l’ubicazione esatta in cui le stesse dovranno essere poste”.
L’art. 17 (Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie) viene così integrato:
“Il Comune ha la facoltà di applicare sulle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura, tanto di proprietà pubblica che privata, le targhe relative all’onomastica.
Le spese per l’onomastica sono a carico del Comune.
Nel caso delle lapidi onomastiche di cui all’art. 16, comma 2, l’onere della fornitura sarà a completo carico dell’Associazione del territorio proponente.
I proprietari sono obbligati a rispettare le targhe di cui sopra e sono tenuti a sopportare le spese di ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti a loro imputabili.
Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia d’onomastica che di numerazione civica, è punito con una sanzione amministrativa pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione. E’ fatto inoltre obbligo d’immediato ripristino, a regola d’arte, all’autore del danno.
Il Comune – facendo uso anche del Sistema Informativo Territoriale – tiene costantemente aggiornate l’onomastica e la numerazione civica per adeguarla alla situazione esistente, in stretta consonanza con le direttive dell’ISTAT.
L’Ufficio Ecografico cura tutti gli adempimenti prescritti dalle norme in materia.
L’Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento”.
L’art. 21 (Regole per l’apposizione della numerazione civica) viene così integrato:
“I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad un’altezza di mt. 2 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.
Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi od altro.
Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell’immobile.
Le targhette dei numeri civici devono essere in materiale resistente ed avere le seguenti caratteristiche:
– scritta scura su fondo bianco;
– forma rettangolare: cm. 13 x cm. 18 (h);
– in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.
Nelle aree di circolazione del Centro Storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità tale da essere ben contestualizzato con l’edificio.
Nelle aree di circolazioni ove sono apposte le lapidi onomastiche di cui al sopra richiamato art.16 comma 2, le piastrelle del numero civico possono avere le stesse caratteristiche delle suddette lapidi onomastiche, purché omogenee in tutta la via. L’onere della fornitura e relativa posa in opera sarà a completo carico dell’Associazione del territorio proponente.
Nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell’area di circolazione.
La mancata installazione della targhetta del numero civico comporta l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dalla Legge 16.01.2003, n° 3 e s.m.i..
L’accertamento delle violazioni compete alla Struttura Organizzativa Vigilanza”.
L’assessore ai servizi civici e presidente della commissione toponomastica, Edi Cicchi, ha confermato che una migliore regolamentazione può evitare anche impasse e agevola l’iter che segue alle richieste dei cittadini. La dirigente Anastasia Ciarapica (Unità operativa Servizi al cittadino) ha ricordato che, dopo aver acquisito il parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, i relativi indirizzi sono stati integralmente recepiti nell’art. 16. Secondo il dirigente Gabriele De Micheli (Area Governo del territorio e smart city), l’argomento è stato trattato con grande attenzione e cura in seno a tale commissione (alla presenza anche di un architetto della Soprintendenza), che alla fine ha espresso indicazioni di base lasciando per il resto liberi proponenti e progettisti.
Erika Borghesi (Pd) ha salutato con favore l’introduzione di indirizzi più puntuali e di specifiche tecniche, relative ad esempio a dimensioni e tipi di materiali da impiegare per i manufatti da installare, poiché così saranno agevolati sia i proponenti sia gli uffici. La consigliera ha tuttavia formalizzato una richiesta di emendamento per evitare il riferimento specifico, all’art. 16, alle sole “associazioni”: a suo avviso il regolamento, in ogni sua parte, dovrebbe parlare più genericamente di “proponenti”, poiché i soggetti che avanzano istanze possono avere una forma diversa da quella delle associazioni. In tal modo il regolamento resterebbe aperto a qualsiasi fattispecie.
Casaioli (Progetto Perugia) e Befani hanno rilevato che all’art. 16 si parla di associazione non a caso: poiché si tratta di incidere sull’aspetto di un borgo, è giusto che l’iniziativa provenga da un gruppo di persone, da una realtà “rappresentativa”, anziché da un singolo mecenate. In tal modo si sottolinea anche la dignità e il peso delle associazioni nei borghi e nelle frazioni, soprattutto da quando sono venute meno le circoscrizioni, e si fa una scelta per proposte “condivise”. Secondo Nannarone le limitazioni paventate da Borghesi sarebbero escluse dal richiamo a “ogni persona fisica o giuridica” contenuto nell’art. 9.
Borghesi ha replicato che un regolamento deve essere inclusivo evitando di escludere a priori cittadini che decidono di organizzarsi in altre forme rispetto a quella associativa per realizzare interventi economicamente onerosi; ha quindi preannunciato la sua astensione in caso di mancato accoglimento dell’emendamento.
Sulla stessa linea di Borghesi anche Croce (Idee Persone Perugia), secondo il quale, peraltro, non si dovrebbe cadere nell’errore di attribuire ad associazioni o proloco un improprio ruolo di “filtro”. Elena Ranfa (Pd), dal canto suo, ha notato che da sette mesi non si riesce a convocare la commissione toponomastica, malgrado vi siano numerose pratiche in attesa, e ciò pone la questione del necessario potenziamento degli uffici preposti.
L’emendamento proposto da Borghesi non è stato accolto (4 favorevoli, 5 astenuti e 4 contrari).