La II commissione consiliare Bilancio, presieduta da Alessio Fioroni, ha approvato con 8 voti a favore e 5 astenuti la Preconsiliare n. 5081 del 21/06/2023: SASE S.P.A. – Approvazione modifiche statutarie.
La maggior parte delle modifiche proposte – hanno spiegato l’assessore Cristina Bertinelli ed il dirigente Mirco Rosi Bonci – tende a rendere lo statuto di detta società pienamente rispondente ed allineato alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), di cui al D. Lgs. n. 175/2016, nonché più in generale ad una migliore e più funzionale gestione delle attività e degli organi della società;
Le modifiche riguardano:
gli artt. 8 e 24 ove sono stati indicati i riferimenti ad alcuni articoli del d.lgs. 175/2016 in merito, rispettivamente, al tema dell’alienazione delle azioni ed all’amministrazione della società.
Viene modificato il primo comma dell’art. 26 nel seguente modo: “Il Consiglio sceglie tra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente facente funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di sua assenza o impedimento, senza in tal caso alcun compenso aggiuntivo nel rispetto delle modalità di individuazione di cui alla lett. b) dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 175/2016.
Al comma 3 si stabilisce che al Consigliere investito di particolari incarichi spetta una remunerazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2389 del Cod. Civ., sentito il Collegio Sindacale (non più quindi dall’assemblea dei soci).
All’ultimo comma è aggiunta la frase: “È vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 175/2016”.
Cambia l’articolo 27 al comma 1 che ora così recita: “Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o quando ne verrà fatta richiesta da almeno due dei Consiglieri e dal Collegio Sindacale o dal Revisore legale dei conti. All’ultimo comma è aggiunto il periodo: “L’Organo amministrativo è tenuto a fornire ai soci tutti i documenti per lo svolgimento delle attività richieste dal D.lgs. n. 175/2016”.
Cancellata all’articolo 34 la previsione secondo cui “Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ove lo stesso non sia stato demandato ad una società di revisione o ad un revisore iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. In tale ultimo caso l’incarico è conferito dall’assemblea, sentito il Collegio Sindacale”.
Viene introdotto un nuovo articolo 35 secondo cui “Nel rispetto della previsione normativa di cui al secondo periodo dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, la revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro, nominati dall’Assemblea. L’incarico al revisore o alla società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. Al revisore legale dei conti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2409 bis e 2409 septies del codice civile”.
Riscritto l’articolo 36 (prima era il 35): dopo l’incipit confermato che afferma “L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno”, la parte restante dell’articolo è così dettagliata: “L’organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l’approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale qualora, a giudizio dell’organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. L’organo amministrativo provvede altresì, a redigere e presentare ai soci, annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, una relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 175/2016. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Resta fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 sull’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario”.
Infine introdotti tre nuovi articoli, 38, 39 e 40. Eccoli nel dettaglio:
art. 38: La società assicura il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 175/2016. La società provvede alla trasmissione agli enti pubblici soci dei dati richiesti dalla normativa per l’adempimento degli obblighi di trasparenza in capo agli enti medesimi;
art. 39: “La società stabilisce con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché di quelli recati dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001 ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 175/201 6 e provvede alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale della società;
art. 40: I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali e alle ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 12 e 14 del d. lgs. 175/2016.