La I commissione consiliare permanente affari istituzionali, ha dedicato la seduta del 22 aprile alla discussione in merito alle modifiche da apportare agli artt. 16 e 17 del regolamento del Consiglio comunale, rispettivamente concernenti la “Segreteria dei Gruppi Consiliari” e gli “Assistenti dei Gruppi Consiliari”.
L’attuale articolo 16 così recita:
- La consistenza delle segreterie dei Gruppi Consiliari e della Presidenza del Consiglio Comunale è così determinata: a. Presidente del Consiglio Comunale: 1 segretario a tempo pieno; b. Gruppo da uno a due Consiglieri: 1 segretario a tempo pieno; c. Gruppo da tre a sei Consiglieri: 1 segretario a tempo pieno ed 1 a tempo parziale; d. Gruppo da sette a dieci Consiglieri: 2 segretari a tempo pieno; e. Gruppo da undici Consiglieri ed oltre: 3 segretari a tempo pieno.
- I Gruppi Consiliari e il Presidente del Consiglio Comunale possono avvalersi, in luogo di un segretario a tempo pieno, di due soggetti a tempo parziale.
Sull’art. 16 il presidente ha proposto una riduzione delle attuali consistenze nei seguenti termini con l’obiettivo della razionalizzazione:
Gruppo da uno a due Consiglieri: 1 segretario a tempo pieno (vigente); gruppo da uno a tre consiglieri: 1 segretario a tempo parziale max 18 ore (nuovo);
Gruppo da tre a sei Consiglieri: 1 segretario a tempo pieno ed 1 a tempo parziale (vigente); gruppo da 4 ad 8 consiglieri: un segretario a tempo pieno (nuovo);
Gruppo da sette a dieci Consiglieri: 2 segretari a tempo pieno (vigente); gruppo da nove ad undici consiglieri: 1 segretario a tempo pieno ed uno a tempo parziale massimo 18 ore (nuovo);
Gruppo da undici Consiglieri ed oltre: 3 segretari a tempo pieno (vigente); gruppo da 12 consiglieri ed oltre: due segretari a tempo pieno.
L’art. 17, invece, così recita:
- Compete ai Presidenti di Gruppo Consiliare ed al Presidente del Consiglio Comunale l’attivazione, ai sensi dell’art. 90 TUEL, della procedura per la definizione del contratto che disciplina il rapporto di lavoro fiduciario con l’assistente prescelto ed – eventualmente – la proposta di risoluzione, ove il rapporto fiduciario venga meno per giusta causa o giustificato motivo nel corso della consiliatura. Il rapporto si estingue, altresì, ove sopravvenga una delle seguenti cause: a. scadenza anticipata della consiliatura; b. cessazione dell’esistenza del gruppo; c. riduzione della consistenza del gruppo medesimo tale da modificare la dotazione di assistenti come definita dall’art. 16.
- Gli assistenti dei gruppi fanno parte, quanto alla dotazione organica, della Segreteria del Consiglio e sono assegnati funzionalmente, per l’esercizio della propria attività lavorativa, presso i gruppi di appartenenza, dai quali dipendono.
- Gli assistenti sono assunti come dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, in posizione economica C1 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali.
Dell’art. 17, invece, il presidente ha proposto l’abrogazione.
Dopo ampio dibattito il dirigente ha spiegato che l’art. 17 ad oggi non è applicabile in quanto in contrasto con l’art. 90 del tuel che prevede la costituzione di uffici di staff con rapporto fiduciario solo per ciò che concerne sindaco ed assessori.
Qualche contrasto tra regolamenti emerge anche in relazione all’art. 16 di talché si è suggerita la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti della questione con la dirigente del personale e con il segretario generale i.
La commissione ha quindi rinviato per tale incombente.