Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità alcune modifiche al regolamento del Consiglio comunale che erano state condivise in I commissione.
Ad illustrare le modifiche è stato il presidente della Commissione affari istituzionali Michele Nannarone che ha dato conto dell’iter meticoloso (circa 15 sedute) che ha condotto alla proposta odierna.
Nannarone ha spiegato che le modifiche al regolamento sono state dettate da molteplici esigenze: tra di esse la necessità di regolamentare situazioni, in precedenza non previste, per le quali si era costretti ad attingere al tuel; ed ancora la necessità di coordinare ed armonizzare tra loro alcuni articoli, nonché aggiornarli all’evolversi della tecnologia; rendere più efficace ed efficiente la macchina amministrativa con un occhio al risparmio delle risorse; infine regolamentare formalmente prassi già in essere.
Gli articoli modificati sono: 4 (diritti e funzioni); 6 (gettone di presenza), 9 (gruppo misto e gruppi consiliari di nuova formazione), 14 (locali per l’attività del Consiglio comunale), 19 (attribuzioni del presidente), 25 (ordine del giorno dei lavori), 39 (costituzione e composizione delle commissioni permanenti), 45 (commissione in sede consultiva), 51 (istituzione, competenze e modalità di funzionamento della Commissione di Controllo e Garanzia), 58 (emendamenti), 66 (sistemi di votazione), 73 (conservazione delle registrazioni), 74 (forme di pubblicità).
Queste le modifiche salienti.
All’art. 4 è stata aggiunta la possibilità per i consiglieri di presentare istanze di attivazione della commissione Controllo e Garanzia.
Per ciò che concerne l’art. 6 (gettone di presenza) è stato introdotto il comma 1 bis che così recita: “La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del Consigliere a Consigli e Commissioni, intendendosi per tale: o la votazione di un atto, con esclusione di quelli di cui all’art. 72, comma 2; o la partecipazione ai lavori per la metà della seduta; o la partecipazione ai lavori per almeno un’ora continuativa.
La commissione ha messo ordine anche all’art. 9 (gruppo misto e gruppi consiliari di nuova formazione) prevedendo due nuove commi, 1bis e 1ter, che in sostanza descrivono l’iter da seguire per la costituzione di nuovi gruppi consiliari (1bis) o per il passaggio a un diverso gruppo (1ter), salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 1, dello Statuto comunale. Nello specifico la costituzione di nuovo gruppo è ammessa quando lo stesso sia “espressione di partiti o movimenti politici presenti in Parlamento o presso l’Assemblea legislativa della Regione Umbria”.
Nell’art. 45 (commissione in sede consultiva) è stato dettagliato il comma 4, che oggi così recita: “Al Consiglio comunale viene sottoposto il testo esaminato dalla Commissione con il conclusivo parere di merito, comprensivo di eventuali emendamenti approvati dalla Commissione con i relativi pareri di regolarità tecnica e/o contabile favorevoli, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità per gli emendamenti al Bilancio”.
Nell’art. 51 (Istituzione, competenze e modalità di funzionamento della Commissione di Controllo e Garanzia) è stato previsto, al comma 2, che l’iniziativa di richiesta di controllo e garanzia può provenire anche da un solo consigliere comunale. Introdotto poi il comma 3bis che prevede, tra i compiti della commissione, la verifica dello stato di attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno.
Nell’art. 66, dedicato ai sistemi di votazione, è stato formalizzato il principio (comma 5) per il quale “salvi i casi in cui sia diversamente stabilito, il Consiglio Comunale delibera a scrutinio palese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, dal cui computo numerico debbono essere esclusi gli astenuti”.
Introdotti poi i commi 6 e 7 sulle cosiddette “designazioni”. Il 6 recita: “salvo che non sia diversamente stabilito da una disposizione normativa o regolamentare specifica, qualora sia necessario designare uno o più componenti in seno ad organismi collegiali, in rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare, si procede con distinte votazioni riservate, rispettivamente, alla maggioranza e alla minoranza consiliare, come definite dall’art. 2 del presente regolamento”.
Il 7 invece: “Qualora si debba procedere alla sostituzione di uno dei componenti designati ai sensi del precedente comma 6 in seno ai predetti organismi, la votazione è riservata ai componenti della maggioranza o della minoranza che li ha rispettivamente espressi”.
Aggiornato l’art. 73 (conservazione delle registrazioni) che nella versione approvata specifica che “le registrazioni audio/video delle sedute, oltre ad essere trasmesse in diretta con accesso sul portale istituzionale dell’Ente, sono consultabili su un apposito spazio del medesimo portale e conservate su un archivio digitale dedicato”.
Le registrazioni (ex art. 74) sono pubbliche e rese disponibili come specificato dall’art. 73.
Il vice presidente della I Commissione Nicola Paciotti ha confermato che si è lavorato in maniera spedita per aggiornare un regolamento non più al passo con i tempi e con le modifiche normative e statutarie intervenute negli anni. Si è cercato, dunque, di operare in maniera condivisa con un lavoro meticoloso ed attento onde evitare in futuro ambiguità ed interpretazioni soggettive. Paciotti, come Nannarone, ha auspicato che l’iter per la modifica del regolamento possa proseguire con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il testo.