Il Consiglio ha approvato con 22 voti a favore e 9 astenuti la proposta per il Consiglio presentata dal consigliere Paolo Befani del gruppo consiliare Fratelli d’Italia su: “Modifica degli art. 9, 16, 17 e 21 del Regolamento comunale per la toponomastica cittadina”.
Di seguito il nuovo testo (in grassetto le modifiche) illustrato dal presidente della I commissione Michele Nannarone.
-Art. 9, dedicato a “Proposte di intitolazione e di installazione opere commemorative”:
“Il procedimento di intitolazione si attiva d’ufficio, ovvero su richiesta.
Ogni persona fisica o giuridica, con residenza o sede in Perugia può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, ovvero per scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni, rotonde e, in generale, centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.
Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo; oppure di carattere specifico se il toponimo proposto è rivolto alla intitolazione di una determinata area o struttura.
Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta formale, un’esauriente relazione che espliciti i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa.
In caso di richiesta d’installazione di opere commemorative (lapidi, monumenti o altro ricordo permanente), aventi caratteristiche diverse dalle targhe odonomastiche, il proponente si farà carico della fornitura e posa dell’opera medesima, nonché dell’acquisizione di eventuali autorizzazioni previste ed atti di assenso necessari.
Ferme restando le attribuzioni decisionali conclusive della Giunta Comunale, la Commissione istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
In fase istruttoria ed a seconda della tipologia l’U.O. Servizi al Cittadino può inoltrare una nota ai Servizi competenti ai fini di una loro preventiva valutazione. Qualora gli Uffici interpellati non provvedano a fornire le loro valutazioni entro 30 gg. consecutivi dalla data della richiesta si procederà applicando l’istituto del ‘silenzio-assenso’. Le proposte di intitolazione specifiche qualora non accolte dalla Commissione vengono inserite in un elenco di toponimi, genericamente idonei per essere assegnati ad un qualsiasi spazio, area o struttura, tenuto presso l’Ufficio Ecografico”.
-All’art. 16 si precisa tra l’altro che è l’Unità operativa Manutenzione e Protezione civile a provvedere all’installazione delle targhe stradali. Questo il nuovo testo:
“La U.O. Manutenzione e Protezione Civile provvede – dietro formale richiesta della U.O. Servizi al Cittadino – all’installazione delle targhe stradali che, recanti l’intitolazione delle aree di circolazione da attuare, debbono essere poste in opera in conformità all’art. 133 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Nei borghi e nei castelli, su specifica richiesta di associazioni del territorio e previa autorizzazione della Giunta comunale, possono essere apposte lapidi onomastiche che tengano conto delle seguenti indicazioni fornite dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CCQAP):
– Le targhe non devono avere bordatura;
– Il logo del Comune di Perugia deve essere centrato in alto, mentre quello dell’Associazione centrato in basso sotto il nome dell’associazione proponente;
– Tutte le scritte devono essere centrate ed in carattere Trajan;
– Il materiale deve essere in travertino romano, ceramica o gres porcellanato
– Dimensioni adeguate cm 60 x 40.
I progetti delle suddette lapidi onomastiche devono essere valutati dalla CCQAP per verificare, oltre alla lapide, il contesto dove la lapide stessa verrà messa in opera.
In caso di presenza di vincolo Monumentale e/o paesaggistico sono necessarie le relative autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
Le targhe dovranno essere poste in opera nel punto di migliore visibilità e, per quanto riguarda le rotatorie, dovrà essere apposta una targa nell’isola centrale in corrispondenza di ogni intersezione stradale e non dovranno essere aggiunti ulteriori elementi che possono confondere la denominazione attribuita.
Precedentemente alla materiale installazione delle targhe viene eseguito – da parte dei competenti Uffici delle UU.OO. sopra richiamate – un sopralluogo congiunto volto ad individuare l’ubicazione esatta in cui le stesse dovranno essere poste”.
-L’art. 17 (Apposizione, cura e manutenzione delle targhe viarie) viene così integrato:
“Il Comune ha la facoltà di applicare sulle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura, tanto di proprietà pubblica che privata, le targhe relative all’onomastica.
Le spese per l’onomastica sono a carico del Comune.
Nel caso delle lapidi onomastiche di cui all’art. 16, comma 2, l’onere della fornitura sarà a completo carico dell’Associazione del territorio proponente.
I proprietari sono obbligati a rispettare le targhe di cui sopra e sono tenuti a sopportare le spese di ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti a loro imputabili.
Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia d’onomastica che di numerazione civica, è punito con una sanzione amministrativa pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione. E’ fatto inoltre obbligo d’immediato ripristino, a regola d’arte, all’autore del danno.
Il Comune – facendo uso anche del Sistema Informativo Territoriale – tiene costantemente aggiornate l’onomastica e la numerazione civica per adeguarla alla situazione esistente, in stretta consonanza con le direttive dell’ISTAT.
L’Ufficio Ecografico cura tutti gli adempimenti prescritti dalle norme in materia.
L’Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento”.
-L’art. 21 (Regole per l’apposizione della numerazione civica) viene così integrato:
“I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad un’altezza di mt. 2 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.
Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi od altro.
Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell’immobile.
Le targhette dei numeri civici devono essere in materiale resistente ed avere le seguenti caratteristiche:
– scritta scura su fondo bianco;
– forma rettangolare: cm. 13 x cm. 18 (h);
– in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.
Nelle aree di circolazione del Centro Storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità tale da essere ben contestualizzato con l’edificio.
Nelle aree di circolazione ove sono apposte le lapidi onomastiche di cui al sopra richiamato art.16 comma 2, le piastrelle del numero civico possono avere le stesse caratteristiche delle suddette lapidi onomastiche, purché omogenee in tutta la via. L’onere della fornitura e relativa posa in opera sarà a completo carico dell’Associazione del territorio proponente.
Nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell’area di circolazione.
La mancata installazione della targhetta del numero civico comporta l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dalla Legge 16.01.2003, n° 3 e s.m.i..
L’accertamento delle violazioni compete alla Struttura Organizzativa Vigilanza”.
DIBATTITO
Nannarone a nome del gruppo FdI ha proposto un emendamento (poi approvato) chiedendo di aggiungere accanto al termine “associazioni” le parole “ed assimilabili” così da poter ricomprendere, in caso di dubbio, anche altri organismi.
Erika Borghesi (PD) ha manifestato qualche perplessità per il mancato recepimento in commissione del suo emendamento che chiedeva di sostituire il termine associazioni con proponenti. Il termine “assimilabili” per Borghesi non appare sufficiente visto che non è chiaro se al suo interno si possano ricomprendere le fondazioni, i singoli cittadini, le società sportive ecc. Proprio con riferimento alle proposte provenienti da singoli cittadini (tema non accolto dalla maggioranza), la consigliera ha spiegato che c’è una clausola di salvaguardia che garantisce tutto il sistema, ossia il vaglio da parte degli uffici e della giunta. Ciò avrebbe dovuto suggerire un ampliamento del panorama dei proponenti.
Oltre a ciò la consigliera ha spiegato che nella proposta si fa riferimento specificatamente a borghi e castelli (art. 16) escludendo invece le frazioni, con ciò penalizzando un’ampia fetta della popolazione.
Per Borghesi in sostanza un regolamento dovrebbe includere e non escludere.
Michele Nannarone, capogruppo FdI, ha rimarcato che nel regolamento sono previste due diverse ipotesi. Quella di cui all’articolo 9 (proposte di intitolazione) è consentita a tutti i cittadini anche in forma singola, mentre quella di cui all’art. 16 (Lapidi onomastiche) è riservata alla competenza delle associazioni o organismi assimilabili.
Elena Ranfa (PD) ha confermato le perplessità di Borghesi ritenendo che fosse più semplice e chiaro accogliere l’emendamento della collega che introdurre il termine assimilabili.
Ha poi confermato che non vi è alcun rischio sotteso alle modifiche onomastiche, visto che sono molteplici i soggetti competenti a vigilare, ossia commissione toponomastica, giunta e uffici solo per citarne alcuni.
Per Cristiana Casaioli il termine “assimilabili” rappresenta una mera, ma utile specificazione che, tuttavia, consente di avere una visione del modo in cui la maggioranza intende interpretare il regolamento. Vogliamo cioè -ha detto – che siano più persone a farsi carico di certe proposte finalizzate alle modifiche onomastiche dei territori., costituendo un’associazione o un organismo simile,
Marko Hromis (PD), nel condividere gli interventi di Borghesi e Ranfa, ha sostenuto che in alcuni casi può essere più titolato un singolo cittadino (uno storico, un esperto d’arte, ecc.) rispetto ad un’associazione. Nel contempo la soluzione adottata nel regolamento esclude che un gruppo di cittadini, se non costituiti in un formale organismo, possano procedere alla proposta. Dunque l’atto presenta delle limitazioni al protagonismo dei cittadini che non sono condivisibili.
Chiudendo il dibattito l’assessore ai servizi civici Edi Cicchi ha ribadito, come fatto in commissione, che alcune proposte devono necessariamente essere appannaggio di associazioni e organismi assimilabili anche perché sulle targhe onomastiche che vengono poi apposte compare, oltre al logo del Comune, anche la denominazione dell’associazione e mai del singolo cittadino. Niente esclude evidentemente che la proposta originaria possa venire da una persona ed essere poi patrocinata e fatta propria da un’associazione.
Sulla questione “frazione”, avanzata da Borghesi, ha semplicemente precisato che all’interno delle frazioni, spesso molto vaste, rientrano molteplici borghi o castelli ed è quindi necessario che il singolo territorio accetti la proposta senza che si debba estendere troppo l’ambito di riferimento..
Massimo Pici (Perugia civica) ha manifestato l’intenzione di votare a favore dell’atto anche alla luce dell’emendamento chiarificatore proposto da FdI.
Il consigliere Paolo Befani, proponente e vicepresidente della commissione toponomastica, ha ricordato che le modifiche e integrazioni si prefiggono di rendere più armoniche e coerenti le lapidi onomastiche dell’intero territorio comunale, a vantaggio del decoro di borghi, castelli e frazioni. E’ stata quindi proposta al Consiglio comunale una normativa più puntuale, che ha recepito le indicazioni della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, anche al fine di agevolare – ha rimarcato il consigliere – l’iter che segue alle istanze dei cittadini, sempre molto numerose.