Via libera del Consiglio alle modifiche al regolamento dell’imposta di soggiorno

Ecco come cambia la disciplina

date
27 gennaio 2025
- Cristiano Mazzone
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Il Consiglio ha approvato con 17 voti a favore, 2 contrari e 6 astenuti le modifiche al regolamento comunale dell’imposta di soggiorno.

Illustrando l’atto l’assessora Alessandra Sartore ha ricordato che il D. L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha assoggettato all’imposta di soggiorno anche le “locazioni brevi”. In ragione di ciò e delle altre normative vigenti in materia, nell’esercizio della potestà regolamentare disciplinata dalla vigente normativa, il Comune di Perugia anche al fine di adeguare il regolamento alla legislazione nonché di ampliare le strutture ricettive assoggettabili al tributo, ha deciso di apportare alcune modifiche al regolamento comunale per l’Imposta si soggiorno.

Le modifiche principali hanno riguardato.

Art. 2 (istituzione e presupposto) ove si aggiunge che il gettito dell’imposta è destinato “a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Perugia, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La destinazione del gettito avviene con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi in sede di bilancio di previsione. La Giunta comunale, in sede di rendiconto di gestione, adotta la deliberazione con la quale relaziona e rendiconta l’utilizzo dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno secondo i vincoli stabiliti in sede di bilancio preventivo.

2.Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Perugia, come definite dalla vigente legge regionale in materia. L’imposta è dovuta anche per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 del decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50.

Art. 3 (soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari):

1.L’imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Perugia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2;

2.I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

4.I gestori delle strutture ricettive, cosi come individuate al precedente art. 2, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo siti ubicati nel territorio comunale, sono responsabili del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 misura dell’imposta:

1.L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive, come individuate al precedente art. 2, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. L’imposta è dovuta per un emassimo di 7 (sette)pernottamenti consecutivi.

2. la misura dell’imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

3. Il Comune di Perugia comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le misure dell’imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

4. Le misure dell’imposta stabilite ai sensi del comma 2, si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge, ai sensi dell’art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6 (versamento): Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Perugia entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare mediante la piattaforma di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA).

Completamento riscritto l’art. 7 sugli obblighi per i gestori delle strutture che prevede: responsabilità dell’esazione dell’imposta; obbligo d’informazione ai clienti dell’imposta; conservazione documentazione; obbligo di invio trimestralmente al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, di apposita dichiarazione periodica di resoconto dei pernottamenti ecc.; presentazione conto giudiziale, ecc.

Modifiche infine all’art. 8 (controllo ed accertamento) e 9 (sanzioni). Per queste ultime ecco le modifiche:

per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto;

per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro;

per l’omessa consegna della documentazione richiesta dal Comune nonché della violazione dell’obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all’imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro;

Per le altre violazioni degli obblighi imposti dal presente regolamento al gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro.

***

Nicola Volpi (FdI) ha ribadito che la delibera giuntale 386 non solo estende la tassa di soggiorno agli affitti brevi, ma elimina anche la riduzione del 50% per i pernottamenti superiori ai 3 giorni estendendo il limite fino ai 7 giorni. Scelta politica che induce l’opposizione ad astenersi perché rischia di disincentivare la permanenza prolungata in città tenuto conto del fatto che la presenza media, dai dati disponibili, si attesta al di sotto dei 3 giorni.

Lorenzo Mazzanti (Pensa Perugia) a nome della maggioranza ha rivendicato la bontà dell’atto che si adegua alle normative e vuole rendere più semplici le modalità di riscossione di una tassa che è di scopo, ma non ricadrà sui cittadini di Perugia. Ha quindi invitato l’opposizione a vigilare sull’impiego che verrà fatto con i ricavi della tassa di soggiorno, la cui destinazione è finalizzata al sostegno al mondo della cultura e del turismo, fornendo servizi con l’obiettivo di favorire i flussi turistici.

Riccardo Mencaglia (FdI) ha rivolto un invito all’amministrazione a valutare il potenziamento dell’ufficio tributi, dal momento che l’attuale personale potrebbe non essere sufficiente per gestire un aumento del carico di lavoro anche conseguente alle modifiche al regolamento sulla tassa di soggiorno.

Su questo l’assessora Sartore ha dato ampie garanzie che si opererà, in sede di riorganizzazione della macchina comunale per potenziare un servizio che è strategico per il Comune di Perugia.

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