articolo a cura del gruppo consiliare Fratelli d’Italia
Valutare modifiche più stringenti al Regolamento comunale sul commercio, adeguare le norme del Testo unico regionale sul Commercio alla luce delle nuove esigenze, stipula di un’intesa Comune-Regione ai sensi delle norme in materia contrasto al degrado urbano.
Questi i punti dell’ordine del giorno presentato dal gruppo comunale di Fratelli d’Italia, prima firmataria il consigliere Fotinì Giustozzi, per intervenire sulla disciplina e sulle modalità di gestione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
“Non tollereremo più” dichiarano i consiglieri “situazioni fuori controllo che creano disordine e insicurezza, come ad esempio avvenuto recentemente con le attività di Afro Market a Fontivegge.
È necessario intervenire in maniera chiara e puntuale per evitare e reprimere questi episodi di illegalità; tutto questo assieme al prezioso lavoro delle forze dell’ordine e agli interventi di riqualificazione urbana che il Comune ha messo e sta mettendo in campo in tutta la città.”
ORDINE DEL GIORNO:
ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE – RIORDINO DELLE MISURE DISCIPLINANTI LA TUTELA DELLE RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE
PREMESSO
– che i recenti episodi di turbativa della quiete pubblica e di inciviltà spesso legati anche ad un consumo non consapevole e distorto di bevande alcoliche che hanno interessato sia il centro storico della città che aree esterne alla città compatta hanno ingenerato una comprensibile inquietudine nella cittadinanza e determinato l’emanazione, in via d’urgenza, di provvedimenti a carattere restrittivo per ciò che attiene la somministrazione di bevande in talune fasce orarie o di sospensione temporanea delle licenze commerciale a taluni esercizi;
– consapevoli che tali tipologie di provvedimenti, seppure efficaci nel breve periodo, non possono ritenersi risolutivi, si evidenzia come tale situazione necessiti, da parte dell’Amministrazione, di un’individuazione di specifici requisiti di qualità per stabilire regole adatte a promuovere programmi di riqualificazione della rete commerciale, che ben si accompagnino a percorsi di rigenerazione urbana sia in aree di particolare tutela ed interesse storico, sia in quelle ove sono presenti fenomeni di degrado urbano e/o turbativi della sicurezza pubblica;
EVIDENZIATO CHE
– Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”) richiama all’articolo 8, comma 1, lettera h), i cosiddetti motivi imperativi d’interesse generale, criteri con cui i principi di liberalizzazione oggetto della legge devono essere necessariamente contemperati;
– nello specifico, gli stessi sono definiti come “ragioni di pubblico interesse, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale”;
– l’articolo 15 del Decreto sopra menzionato, ove sia previsto un regime autorizzatorio, subordina poi le condizioni per il rilascio della certificazione alla sussistenza di particolari condizioni giustificate da “un motivo imperativo di interesse generale” (comma 1, lettera b)
– Parimenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo 222/2016 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) “per le finalità indicate dall’articolo 52 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al DLG. 42/2004, il Comune, d’intesa con la Regione, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione – rilasciata a i sensi dell’articolo 15 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – l’esercizio di una o più attività (…) individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.”
CONSIDERATO CHE
– La Legge Regionale 13 giugno 2014, n° 10 del 2014 dell’Umbria (“Testo Unico in materia di Commercio”) recependo le previsioni di legge sopra menzionate, individua, secondo il disposto del D.Lgs. 114/98, quali proprie della Regione le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di commercio e di spettanza dei Comuni quelle di esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative;
Nel dettaglio:
– “I comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, adottano (..) un atto di programmazione” (..) “in riferimento all’insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio” tenuto conto “delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.” (art. 11, comma 1);
– I comuni, nell’ambito del Quadro Strategico di Valorizzazione (QSV) e per le finalità ad esso connesse, possono “disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali; (art. 11, comma 5, lettera b);
– tali normative, tuttavia, alla luce delle nuove e sopraggiunte esigenze, necessitano di un processo di revisione e di aggiornamento;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
– il Comune di Perugia intende perseguire, tra le altre, la finalità di assicurare un adeguato livello di qualità della rete del commercio che sia in grado di rispondere in modo più efficace alle esigenze della popolazione residente, contrastando al contempo i fenomeni di disordine, degrado e contrarietà al decoro connessi alla prevalente diffusione di tipologie di attività che contribuiscono alla creazioni di situazioni non compatibili con il contesto storico, artistico e paesaggistico che contraddistingue la città.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
– a valutare la modifica e l’adeguamento del Regolamento del commercio su aree pubbliche (DCC 160 del 12/12/2016) e del Regolamento per la concessione in uso dei beni demaniali siti nel centro storico destinati ad attività commerciali, artigianali e produttive (DCC 38 dell/8/3/2010)
– al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, in base all’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 222/2016 e sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attivarsi per stipulare apposita intesa con la Regione Umbria, la Soprintendenza, la Camera di Commercio e le associazioni di categoria, per le deliberazioni di cui all’art. 15 D.Lgs 59/2010.
– a sollecitare la Regione Umbria affinché, alla luce delle nuove e sopravvenute esigenze e della giurisprudenza prodotta, si attivi per una puntuale revisione ed adeguamento delle proprie leggi e regolamenti in materia.