Nel corso della seduta della II Commissione consiliare Affari Istituzionali è proseguita la discussione per la valutazione delle modifiche al Regolamento del Consiglio comunale, avviata già dallo scorso 7 maggio.
In particolare, le modifiche in discussione oggi hanno riguardato gli articoli 6 (Gettone di presenza), 19 (Attribuzioni del Presidente) e 66 (Sistemi di votazione).
All’articolo 6 si propone sia l’inserimento di un nuovo comma 1bis, secondo il quale la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all’effettiva partecipazione del consigliere a consiglio e commissioni, intendendosi come tale la votazione di un atto o la partecipazione ai lavori per la metà della seduta o per almeno un’ora continuativa, sia la modifica del comma 3, in base al quale il Presidente di Commissione può disporre fino a 24 ore prima della riunione l’integrazione dell’ordine del giorno della seduta già convocata, in analogia a quanto previsto all’art. 29 (Convocazione e deposito atti).
Con riferimento all’art. 19, quindi, si propone la modifica del comma 2 del suddetto articolo, in coerenza con le modifiche proposte all’art. 4 dello stesso regolamento (Diritti e funzioni dei consiglieri)
Infine, si propongono l’integrazione del comma 5 dell’articolo 66 sui sistemi di votazione, aggiungendovi che “Ai fini del computo del quorum deliberativo non si tiene conto del voto di astensione”, nonché l’introduzione allo stesso articolo di due nuovi commi 6 e 7. Il comma 6, nello specifico, prevede che, qualora sia necessario designare uno o più componenti in seno a organismi collegiali in rappresentanza della maggioranza o della minoranza consiliare, si proceda con distinte votazioni riservate, rispettivamente alla maggioranza e alla minoranza. Allo stesso modo il nuovo comma 7 prevede che in caso di necessità di sostituzione di uno dei componenti in seno a uno degli organismi di cui al precedente comma 6, la votazione sia riservata alla maggioranza o alla minoranza che lo aveva rispettivamente espresso.
Alla seduta odierna ha partecipato il dirigente U.O. Organi istituzionali e Comunicazione, che ha apportato alcune precisazioni rispetto alle modifiche proposte.
In particolare, per quanto riguarda il comma 1bis dell’art. 6, il dirigente ha suggerito di specificare che nella votazione quale prova di presenza sia da escludere l’approvazione dei verbali ai sensi dell’art. 72 del medesimo regolamento. Ipotesi sulla quale i consiglieri si sono trovati concordi.
Sulla nuova formulazione del comma 3 dello stesso art. 6, inoltre, il dirigente ha precisato che la formulazione proposta non risolve le criticità evidenziate dalla Corte dei conti rispetto alla doppia convocazione originariamente prevista, in considerazione del fatto che la disciplina dell’urgenza è già inserita nell’art. 49 del regolamento. Gli uffici, pertanto, stanno valutando l’abrogazione sic et simpliciter del comma 3. Per questo la commissione ha deciso di lasciare in sospeso la discussione al riguardo in attesa della valutazione definitiva da parte degli uffici.
Altre correzioni formali sono state suggerite rispetto alle modifiche proposte all’art. 66 che non hanno modificato la sostanza dell’articolo.
Al termine la commissione si è aggiornata per una rivalutazione complessiva delle modifiche già discusse.