Il Consiglio comunale ha approvato con i voti a favore della maggioranza e l’astensione dell’opposizione la pratica sui criteri urbanistici e direttive per la redazione dei piani di delocalizzazione previsti dalla DGR 447/2008 modificata e integrata dalla DRG 853/2015 – Aggiornamento DCC n. 129/2010 lettera B punto n. 3 e aggiornamento normativo.
Sulla base delle prime indicazioni della DGR 447/08, – hanno spiegato il presidente della III commissione Cristiana Casaioli e l’assessore Margherita Scoccia – l’Amministrazione comunale, al fine di garantire un corretto uso del territorio, con delibera di Consiglio Comunale n° 129 del 26/7/2010, aveva approvato i criteri urbanistici e le direttive per la redazione dei piani di delocalizzazione;
La DGR 447/08, poi adeguata ed integrata dalla richiamata DGR 853/2015, al punto 2.2.3. dell’allegato A, ha poi stabilito un nuovo limite per gli edifici esistenti da delocalizzare al di fuori delle aree a rischio; questi ultimi possono incrementare la superficie utile coperta del 50% rispetto quella esistente e non più del solo 20% come previsto prima.
Si rende perciò opportuno, con la presente deliberazione, aggiornare la delibera comunale del 2010, limitatamente all’incremento massimo della suc ammessa, i valori quantitativi della normativa comunale previsti dalla richiamata lettera B punto 3 di cui alla DCC 129/2010 con quella sovraordinata regionale mantenendo invariati tutti gli altri criteri, direttive e principi contenuti nella stessa DCC n. 129/2010 che pertanto vengono confermati.
Con la pratica inoltre si propone di confermare il principio di privilegiare per i trasferimenti di volumetria l’ambito della Unità Urbanistico Territoriali su cui avviene la delocalizzazione stabilendo una differenziazione a seconda si tratti della stessa UUT (o contigua) o diversa UUT (o non contigua).
Pertanto il punto 3 della lettera “B) I piani di delocalizzazione devono avere inoltre le seguenti caratteristiche” della DCC 129/2010, viene modificato nel seguente modo:
3) incremento massimo del 50% della suc ammessa o esistente, per i piani di delocalizzazione che si collocano all’interno di insediamenti urbani e periurbani o centri esterni e che prevedano trasferimenti di volumetria nell’ambito della stessa Unità urbanistiche territoriali UUT o in quella contigua;
4) incremento massimo del 30% della suc ammessa o esistente, per i piani di delocalizzazione che si collocano all’interno di insediamenti urbani e periurbani o centri esterni e che prevedano trasferimenti di volumetria tra UUT diverse non contigue.