La II Commissione Consiliare Permanente bilancio presieduta da Alessio Fioroni ha trattato nel corso della seduta del 27 ottobre due pratiche.
E’ stata approvata con 5 voti a favore (maggioranza) e 3 contrari (opposizione) la preconsiliare riguardante il bilancio consolidato relativo all’anno 2020.
Il bilancio consolidato – ha spiegato l’assessore al bilancio Cristina Bertinelli – consiste in un documento finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Perugia attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2020.
All’uopo il gruppo “Comune di Perugia” oggetto di consolidamento è composto dalle seguenti società oltre all’Ente capofila: ) A.FA.S. Azienda Speciale Farmacie Perugia; 2) Minimetrò S.p.A.; 3) CONAP S.r.l.; 4) Umbria Digitale S.c. a r.l.; 5) Ge.Se.Nu. S.p.A.; 6) Umbra Acque S.p.A.; 7) Umbria TPL e Mobilità S.p.A.; 8) Fondazione Accademia Belle Arti; 9) A.U.R.I.; 10) Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria.
In merito ai dati finali, per ciò che riguarda lo stato patrimoniale (Attivo), emerge che le immobilizzazioni immateriali sono pari a 8,3 milioni (2019 erano 6,3), mentre quelle materiali sono pari a 559milioni (2019 erano 549milioni). Il totale immobilizzazioni è di 573milioni contro i 559 del 2019. Il totale dell’attivo risulta in definitiva pari a 736milioni in crescita rispetto ai 700 del 2019.
Quanto allo stato patrimoniale (Passivo), il patrimonio netto sale a 351milioni contro i 339 del 2019, mentre i debiti scendono a 260milioni rispetto ai 261 del 2019. Il totale passivo è di 736 milioni (700 nel 2019).
Per quanto riguarda il conto economico i componenti positivi sono pari a 274 milioni (in linea col 2019), mentre quelli negativi risultano pari a 263 milioni (257 nel 2019), con una differenza finale positiva di 11,3 milioni.
Il risultato di esercizio, al netto delle imposte e comprensivo delle quote di terzi, si attesta sui 6,6 milioni (9,2 nel 2019).
La consigliera del PD Erika Borghesi ha evidenziato che il Comune non ha rispettato il termine per l’approvazione del bilancio consolidato fissato dalla normativa allo scorso 30 settembre.
Tale termine, secondo la consigliera deve intendersi come perentorio e, per l’effetto, doveva essere puntualmente onorato. Per fortuna – ha continuato – sono stati tolti i vincoli per il mancato rispetto del termine che avrebbero determinato, altrimenti, la sanzione del blocco della capacità assunzionale dell’Ente. In ogni caso tutta la procedura seguita manifesta una mancanza ed una criticità di metodo.
La consigliera inoltre ha espresso forti perplessità in ragione della redazione del bilancio consolidato senza la preventiva approvazione del bilancio consuntivo 2020 di Afas non ancora approdato in Consiglio comunale. Una situazione – ha concluso – che si sta ripetendo nel tempo destando una certa preoccupazione.
Per tutti questi motivi il Pd ha espresso un voto contrario ritenendo che emerga dagli atti uno scarso rispetto del ruolo dei consiglieri comunali.
Il dirigente Mirco Rosi Bonci ha informato la commissione del fatto che, in assenza del consuntivo, il bilancio consolidato per la parte di Afas è stato redatto utilizzando lo schema di bilancio approvato dal cda di Afas. Ciò nel pieno rispetto della normativa vigente.
Alla luce di ciò il presidente della commissione Alessio Fioroni ha emendato il dispositivo finale della delibera introducendo il periodo: “secondo quanto stabilito dal principio contabile 4.4, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2020 del Comune di Perugia è stato preso a riferimento per Afas lo schema di bilancio di esercizio 2020 approvato dal cda”.
Successivamente è stata approvata con 5 voti a favore (maggioranza) e 3 astenuti (opposizione) la pratica sullo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2022-2026.
L’attuale convenzione, sottoscritta con il tesoriere Unicredit, non può essere oggetto di rinnovo, in quanto il fondamento legislativo dell’art. 210 del D.Lgs 267/2000, laddove prevede che “qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto” doveva essere ricercato nell’art. 6, comma 2, della L. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della L. 724/1994, che regolava l’istituto del rinnovo espresso dei contratti pubblici, disposizione tuttavia abrogata dall’art. 23 della L. 62/2005, sancendo il divieto generalizzato di proroghe o rinnovi taciti o espressi dei contratti pubblici.
Con la pratica approvata oggi, pertanto, si è deciso di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2022, o dalla data di effettiva consegna del servizio, al 31/12/2026, in favore di uno dei soggetti individuati dalle vigenti normative in materia, mediante procedura ordinaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché di approvare la relativa convenzione composta da 34 articoli.