La I Commissione Consiliare Permanente Affari Istituzionali ha ripreso, nel corso della seduta del 3 settembre, l’esame delle modifiche da apportare al Regolamento del Consiglio comunale.
In particolare, le modifiche hanno riguardato gli articoli 6 (Gettone di presenza), 19 (Attribuzioni del Presidente) e 66 (Sistemi di votazione).
All’articolo 6, dopo le valutazioni degli uffici, il nuovo comma 1bis specifica che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all’effettiva partecipazione del consigliere a consiglio e commissioni, intendendosi come tale la votazione di un atto (con esclusione di quelli relativi all’art. 72 comma 2, ossia i verbali) o la partecipazione ai lavori per la metà della seduta o per almeno un’ora continuativa.
In merito al comma 3, in base al quale ad oggi “in caso di particolare urgenza il Presidente di Commissione può disporre – nella medesima giornata – la convocazione di due distinte sedute purché gli ordini del giorno siano diversi”, gli uffici hanno segnalato che la giurisprudenza ha escluso per questa ipotesi la possibilità di erogare due gettoni di presenza. Per questo è stato suggerito di scegliere tra due possibilità: o aggiungere l’inciso “in tal caso è fatto divieto di cumulo di più gettoni di presenza”, oppure procedere con l’abrogazione de plano del comma vietando, di fatto, la possibilità di convocare due sedute diverse nella stessa giornata consentendo se del caso solo l’integrazione d’urgenza della prima seduta.
A questo punto la commissione ha optato per l’abrogazione del comma 3.
E’ stato poi integrato il comma 5 dell’articolo 66 sui sistemi di votazione, stabilendo che, salvi i casi in cui sia diversamente stabilito, il Consiglio Comunale delibera a scrutinio palese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, dal cui computo numerico debbono essere esclusi gli astenuti.
Introdotti poi allo stesso articolo 66 due nuovi commi 6 e 7. Il comma 6, nello specifico, prevede che, salvo che non sia diversamente stabilito da una disposizione normativa o regolamentare specifica, qualora sia necessario designare uno o più componenti in seno ad organismi collegiali, in rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare, si procede con distinte votazioni riservate, rispettivamente, alla maggioranza e alla minoranza consiliare, come definito dall’art. 2 del presente regolamento.
Allo stesso modo il nuovo comma 7 prevede che in caso di necessità di sostituzione di uno dei componenti in seno a uno degli organismi di cui al precedente comma 6, la votazione sia riservata alla maggioranza o alla minoranza che lo aveva rispettivamente espresso.
Già condivise lo scorso 19 maggio le modifiche agli artt. 9 (Gruppo Misto) e 25 (ordine del giorno dei lavori).
A questo punto la commissione, dopo aver condiviso le modifiche ai cinque articoli sopra citati, ha deciso di aggiornarsi per consentire ai consiglieri di valutare se proporre ulteriori modifiche al regolamento consiliare, onde poi portare in Consiglio un testo unico.