La I Commissione consiliare permanente “affari istituzionali”, presieduta da Michele Nannarone, nel corso della seduta di venerdì 21 gennaio ha ripreso l’esame delle modifiche al regolamento del Consiglio comunale.
Nelle precedenti riunioni sono state condivise le modifiche da apportare agli articoli 4 (diritti e funzioni), 6 (gettone di presenza), 9 (gruppo misto), 14 (locali per l’attività del Consiglio comunale), 19 (attribuzioni del presidente), 25 (ordine del giorno dei lavori), 51 (istituzione, competenze e modalità di funzionamento della Commissione di Controllo e Garanzia), 66 (sistemi di votazione).
Era rimasta in sospeso, invece, la modifica dell’art. 45 (commissione in sede consultiva) con particolare riferimento alla proposta di inserire un nuovo comma, il n. 8, che così recita: “In sede di esame di una proposta di delibera pre-consiliare della Giunta Comunale, il relativo testo può essere emendato su proposta di un consigliere comunale solo con l’assenso espresso dall’assessore competente. Gli emendamenti non accettati dall’assessore dovranno essere ripresentati in sede di discussione generale del Consiglio comunale”.
La consigliera Erika Borghesi (PD) ha confermato la propria contrarietà sulla proposta ritenendo che la preconsiliare sia un atto rivolto al Consiglio che se ne assume la piena responsabilità. “Non si comprende, dunque, perché si debbano mettere bavagli ai consigliere nell’esercizio delle loro funzioni”.
Di opinione opposta il capogruppo di Progetto Perugia Francesco Vignaroli, secondo cui la preconsiliare di fatto è una proposta della giunta al Consiglio; pertanto, come avviene per gli odg, appare logico che un emendamento debba essere accettato in commissione dal proponente, in questo caso l’assessore competente. Ciò non significa, ovviamente, che il consigliere non possa presentare e discutere l’emendamento anche in assenza di accordo.
Infine Vignaroli ha tenuto a precisare che gli emendamenti possono essere sempre presentati e discussi in Consiglio senza bisogno di alcuna accettazione visto che l’Assise è sovrana, mentre la commissione si limita ad emettere un semplice parere.
Non essendo stata condivisa la formulazione del comma 8 la discussione è stata rinviata.
Altro tema affrontato dalla commissione è stato quello relativo alla regolamentazione del rimborso spese di viaggio in favore del consigliere per la partecipazione all’attività istituzionale. Gli uffici hanno avanzato un testo con cui si propone di inserire due commi, 5 e 6, da aggiungere all’articolo 4 (diritti e funzioni).
Il comma 5 suggerito così recita: “ai consiglieri che risiedono fuori del Capoluogo del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari e delle altre commissioni comunali formalmente istituite, per la presenza necessaria presso le sedi degli uffici o per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate; a tal fine:
-per “capoluogo del Comune” si intende l’area identificata quale centro abitato denominato Perugia, così come definita dall’Istat nella predisposizione del piano topografico comunale formato in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
-per “sede degli uffici” si intende la sede di corso Vannucci;
-per “presenza necessaria” si intende, oltre che quella relativa alla partecipazione alle sedute degli organi o delle commissioni comunali delle quali il consigliere sia membro, unicamente quella determinata da un obbligo giuridico da assolvere presso la sede degli uffici”.
Il comma 6 suggerito, invece, così recita: “per la liquidazione delle predette spese di viaggio, i consiglieri interessati devono trasmettere alla segreteria del Consiglio comunale apposita dichiarazione debitamente sottoscritta, contenente l’elenco dei viaggi effettuati nel periodo considerato con l’indicazione del giorno del tragitto, del motivo relativo all’esercizio del mandato che l’ha reso necessario, del mezzo di linea eventualmente utilizzato e della relativa spesa sostenuta, ovvero dei motivi per i quali si è fatto ricorso al mezzo proprio e dei chilometri percorsi. Costituiscono motivi idonei all’uso del mezzo proprio l’assenza del mezzo di trasporto pubblico ovvero la presenza di mezzi pubblici in orari inconciliabili con quelli della funzione da espletare. In quest’ultimo caso l’utilizzo del mezzo proprio di trasporto dà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute entro il limite di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso”.
I consiglieri intervenuti (Mori, Zuccherini, Nannarone, Tizi, Croce e Casaioli) hanno espresso perplessità circa l’opportunità di inserire questi commi nel regolamento ritenendo che, peraltro, la regolamentazione della materia sia già piuttosto chiara nel Tuel.
Si è quindi avanzata (Mori e Croce) l’ipotesi di inserire nel regolamento il mero richiamo alla norma del Tuel vigente.
Il segretario generale, Francesca Vichi, ha però evidenziato che il rinvio al tuel non appare necessario in quanto un regolamento è di interesse solamente quando dettaglia ulteriormente una norma nazionale sovraordinata. Tuttavia ha spiegato che sarebbe necessario quantomeno chiarire (almeno in conferenza dei capigruppo) l’intendimento operativo previsto per il rimborso spese al fine di evitare possibili distorsioni.
A tal proposito il vice segretario Laura Cesarini ha confermato che la specificazione del tema in un atto ufficiale sarebbe utile per recepire formalmente la determina dirigenziale, emessa dal precedente dirigente, ancora oggi in vigore.
Anche su questo tema la commissione ha deciso di aggiornare la discussione per individuare una soluzione condivisa.