La I Commissione consiliare permanente Affari istituzionali ha ripreso l’iter istruttorio per la modifica degli articoli del regolamento del Consiglio comunale.
La seduta è stata dedicata principalmente all’esame della questione dell’attivazione della Commissione controllo e garanzia (artt. 4-diritti e funzioni e 51-istituzione, competenze e modalità di funzionamento della commissione Controllo e Garanzia).
Attualmente, l’art 51 vigente prevede che l’attivazione della commissione di controllo e garanzia possa avvenire: “dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Presidente della Commissione, da un terzo dei componenti della Commissione o da un Gruppo Consiliare”.
Gli uffici hanno fornito un quadro di ciò che viene praticato nelle principali città italiane, soprattutto delle dimensioni di Perugia, da cui emerge che l’attivazione della commissione di controllo e garanzia è consentita, in larga parte, anche ai singoli consiglieri. E’ emerso, in sostanza, dalle relazioni che vi sono due casi differenti tra loro da disciplinare: nell’ipotesi della semplice attivazione della V commissione è plausibile introdurre l’ipotesi di consentirla anche ad un singolo consigliere. In caso di richieste di specifici approfondimenti (comma 5), invece, appare più corretto mantenere il quorum d’iniziativa ad opera di almeno un terzo dei componenti.
A questo proposito sono state proposte quindi due modifiche agli 4 e 51 comma 2.
Per ciò che riguarda l’art. 4 si è proposta la seguente formulazione (in grassetto la modifica): “Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa e diritto di intervento, che si esercitano con la presentazione di proposte di deliberazione, emendamenti, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno ed istanze di attivazione della Commissione Controllo e Garanzia”.
Per ciò che riguarda il secondo comma dell’art. 51, invece, è stato proposto il seguente testo: “L’iniziativa di richiesta di controllo e garanzia può provenire, oltre che dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Presidente della Commissione, da un Consigliere Comunale, o da un Gruppo consiliare”. Eliminato il riferimento alla richiesta di attivazione ad opera di un terzo dei componenti in quanto, di fatto, ridondante.
La commissione ha concordato con queste modifiche.
Uno dei consiglieri di opposizione, tuttavia, citando quanto espressamente previsto nel regolamento del Consiglio comunale di Jesi ha chiesto di valutare l’opportunità di prevedere un ampliamento delle competenze della V commissione recependo quanto stabilito nel documento del comune marchigiano che così recita:
- Il Consiglio Comunale esercita per il tramite della Commissione funzioni di verifica e controllo in ordine all’attuazione del programma di mandato ed alla coerenza del documento previsionale annuale alle linee di detto programma nonché all’attuazione delle mozioni ed ordini del giorno.
“5. La Commissione espleta le funzioni di cui al comma precedente attraverso:
- a) la verifica annuale, da effettuarsi contestualmente all’approvazione del conto consuntivo, dello stato di attuazione delle azioni e dei progetti del programma di mandato;
- b) la verifica semestrale dello stato di attuazione delle azioni e dei progetti di cui al Documento Unico di Programmazione;
- c) il controllo del rispetto dei tempi di attuazione delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
- d) la verifica periodica delle risultanze del controllo di gestione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- e) l’esame della relazione relativa al controllo strategico alla stessa trasmessa dalla Giunta;
- f) l’esame delle relazioni e dei referti dell’organo di revisione economico-finanziaria;
- g) la verifica semestrale dello stato di attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
- h) l’espletamento di altri controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio Comunale;
- i) l’esame della relazione del Difensore Civico Regionale qualora l’Ente abbia allo stesso affidato le funzioni di difesa civica comunale, previa stipula di specifica convenzione”.
Su questo punto la commissione ha rinviato ogni valutazione alle prossime sedute.
L’ultimo articolo trattato è stato il n. 14 (locali per l’attività del Consiglio comunale). In questo caso, con la modifica proposta, è stato specificato che i locali utilizzati dagli organismi comunali a palazzo dei Priori devono essere destinati “esclusivamente” ad attività istituzionali e non più “preferenzialmente” come previsto ora.
Sia i consiglieri di maggioranza che di opposizione hanno espresso qualche riserva circa l’introduzione del termine “esclusivamente” perché rischia di restringere ulteriormente il campo interpretativo della norma favorendo un’eccessiva discrezionalità e finendo per penalizzare – è stato detto – l’attività istituzionale e politica dei consiglieri e dei gruppi consiliari.
Gli uffici hanno spiegato che l’attività istituzionale è quella che viene prevista dal Tuel ed attribuita ai consiglieri comunali. Nello specifico ogni qual volta viene esplicitato il “munus” pubblico alla base della richiesta di utilizzo di una sala, la stessa viene concessa dagli uffici. Sulla modifica da apportare la commissione ha deciso di attivare una riflessione rinviando il dibattito alla prossima seduta.