La I Commissione consiliare permanente “affari istituzionali”, presieduta da Michele Nannarone, nel corso della seduta di venerdì 28 gennaio ha ripreso l’esame delle modifiche al regolamento del Consiglio comunale.
Dopo le modifiche condivise nel corso delle precedenti riunione, durante la seduta sono state trattate ulteriori tre proposte.
La prima concerne l’articolo 4 (diritti e funzioni), ove si propone di inserire un nuovo comma 5 per regolare la questione dei rimborsi benzina del seguente tenore: “Ai Consiglieri che risiedono fuori del Capoluogo del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e delle altre Commissioni comunali formalmente istituite, per la presenza necessaria presso le sedi degli uffici o per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate; a tal fine, per “Capoluogo del Comune” si intende l’area identificata quale centro abitato denominato Perugia, cosi come definita dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) nella predisposizione del piano topografico comunale formato in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni”.
Il dirigente Emilio Buchicchio ha sottolineato che appare necessario procedere alla definizione del concetto di Capoluogo al fine di evitare da parte degli uffici di dover effettuare valutazioni discrezionali volta per volta.
Nel dibattito che ne è conseguito tutti i consiglieri intervenuti hanno confermato l’inopportunità di inserire una norma sul rimborso delle spese di viaggio perché già ampiamente disciplinata dal tuel. Hanno tuttavia evidenziato (Vignaroli, Zuccherini, Ricci, Mencaglia, Casaioli e Nannarone) che appare difficile al momento definire compiutamente il concetto di capoluogo stante la mancanza di parametri oggettivi. L’unico criterio utilizzabile, pertanto, può essere quello in vigore presso il comune di Firenze ossia di far coincidere il capoluogo con il territorio comunale, fino ai limiti dello stesso. Per l’effetto non spetteranno rimborsi a chi risiede nel Comune di Perugia.
Altro tema da affrontare (Zuccherini-Ricci) è stabilire quali debbano considerarsi le funzioni essenziali che danno diritto al rimborso essendo i compiti dei consiglieri (diretti o delegabili) molteplici. Secondo Zuccherini, ad esempio, tali funzioni vanno circoscritte per evitare un’eccessiva estensione.
Ricci, invece, ha chiesto di sapere se sia possibile inserire un comma che preveda la possibilità di destinare (su richiesta del consigliere avente diritto) direttamente le somme spettanti quali rimborsi in beneficenza. Su tale aspetto lo stesso presidente Nannarone e la consigliera Casaioli hanno fatto presente che la circostanza non appare possibile giuridicamente essendo il rimborso spese un diritto del consigliere non trasferibile ad altri se non per le vie personali dopo l’acquisizione dello stesso.
Mencaglia ha sostenuto che il rimborso spese di viaggio andrebbe mantenuto solamente nei casi in cui il consigliere venga delegato a svolgere un incarico fuori comune. In tutte le altre ipotesi (consigli comunali o commissioni) non dovrebbe essere previsto il rimborso essendo una funzione propria ben nota a tutti fin da prima delle elezioni.
A questo punto la commissione ha dato mandato al dirigente di scrivere il comma inserendo il concetto di capoluogo inteso come territorio integrale del Comune di Perugia. In merito all’individuazione delle funzioni essenziali e delegate si procederà ad approfondimenti con eventuali ulteriori proposte.
La seconda modifica proposta riguarda l’articolo 39 (costituzione e composizione delle commissioni consiliari permanenti). Qui si è avanzata l’ipotesi di eliminare in fondo al quinto comma che così recita “Ogni Consigliere designato a far parte di una Commissione, se impossibilitato a partecipare ai lavori, in tutto o in parte, può farsi sostituire da altro Consigliere. La delega è conferibile, in forma scritta, in qualsiasi momento dei lavori della commissione, fuorché durante la fase di apertura della votazione e non è revocabile. La corresponsione del gettone di presenza spetta al Consigliere delegato”, la seguente frase: “La certificazione dell’effettiva presenza ai lavori della commissione riguarda sia il delegante che il delegato”.
Su questa modifica la commissione ha deciso di procedere con ulteriori approfondimenti e valutazioni essendo emerse nel corso del dibattito sensibilità differenti tra i consiglieri.
Infine terza proposta riguarda l’articolo 58 (emendamenti) ove si è chiesto di inserire un nuovo quinto comma del seguente tenore: “Agli emendamenti al Documento Unico di Programmazione – D.U.P., alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – D.U.P., al Bilancio di previsione finanziario ed alle variazioni di Bilancio di competenza del Consiglio Comunale si applica la disciplina contenuta nel Regolamento di Contabilità”.
Questa modifica è stata recepita ed accettata dalla Commissione.