La I commissione affari istituzionali ha approvato con il voto a favore della maggioranza e l’astensione dell’opposizione le modifiche ed integrazioni al Regolamento di disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
L’assessore Cristina Bertinelli ha spiegato che, trattandosi di una nuova normativa che ha sostituito tutta una serie di piccoli tributi, l’applicazione del regolamento richiede degli aggiustamenti che via via si rendono necessari nel tempo. Ecco perché la delibera già approvata dal consiglio comunale ad aprile viene modificata dopo poco tempo.
Le modifiche – ha spiegato il dirigente Dante De Paolis – sono relative ad alcune correzioni/aggiustamenti evidenziatesi come necessarie in seguito alla prima applicazione dei canoni. Inoltre, è stata introdotta una nuova riduzione per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari collegate a particolari tipologie di interventi edilizi su specifiche tipologie di fabbricati di interesse storico, artistico ed è riproposta l’esenzione per le ONLUS, già vigente nei precedenti prelievi tributari.
Gli articoli modificati sono i seguenti:
–art. 9 (modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione): è stato specificato che la facoltà del Comune di modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, i provvedimenti di concessione o di autorizzazione rilasciati, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, può riguardare anche il mancato rinnovo o la proroga dei medesimi provvedimenti.
– Art. 11 (occupazioni abusive): si chiarisce che, una volta che l’agente accertatore o la Polizia locale hanno rilevato la violazione di occupazione abusiva, gli stessi procedono alla contestazione della stessa ai sensi di legge e che l’Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, laddove previsto dalla legge. Quanto sopra è necessario per evitare l’applicazione di due disposizioni normative per la medesima fattispecie, nonché per tenere conto dell’art. 4 del Regolamento di Polizia Urbana per il quale non è previsto l’obbligo del ripristino.
– Art. 12 (rinvio): al fine di evitare incertezze sull’ambito di applicazione delle disposizioni di disciplina del titolo abilitativo, contenute nel titolo I del regolamento, si specifica che quest’ultime trovano applicazione solo laddove non ci siano apposite disposizioni settoriali in materia.
– Art. 16 (Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie): sono introdotte due variazioni: 1) al fine di non apportare variazioni rispetto alla previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità, si modifica il criterio di arrotondamento riportato nel comma 1 dell’art. 16 del regolamento, riferito alle esposizioni pubblicitarie. In luogo dell’arrotondamento in ogni caso per eccesso delle frazioni di metro quadrato, si stabilisce che le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Esattamente come previsto fino al 31/12/2020 dal D.Lgs 507/1993. La modifica ripristina quindi il medesimo trattamento dell’anno precedente;
2) la quantificazione del canone dovuto nel caso di pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli ad uso pubblico e privato, in luogo del criterio forfettario indicato nel regolamento (non più previsto dalla legge), viene effettuata avendo come parametro di riferimento la superficie del mezzo pubblicitario, tenuto conto dei coefficienti tariffari della 2^ categoria. – –Art. 20 (Esenzioni dal canone): al fine di chiarire meglio la portata dell’esenzione contenuta nella lettera h) del comma 2 del regolamento, prevista per le occupazioni degli spazi soprastanti il suolo pubblico con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, viene specificato che sono altresì esenti le occupazioni di soprasuolo effettuate con gronde ed elementi simili aggettanti sul suolo pubblico.
Ed ancora la disposizione della lettera n) del comma 2 dell’art. 20 estende al canone “unico” l’esenzione dalla tosap, dall’imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni, prevista fino al 2020 in favore delle ONLUS dall’art. 5 del regolamento comunale per la disciplina dell’accertamento e della riscossione delle entrate tributarie del Comune. L’esenzione è confermata fino alla piena operatività delle nuove norme del codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017).
Infine la lettera o) introduce l’esenzione nel caso di occupazioni che superino la scadenza originaria del provvedimento di concessione, esclusivamente per motivi di necessità ed urgenza legati ad emergenze sanitarie o calamità naturali. Ciò per fronteggiare adeguatamente eventuali situazioni emergenziali, sulla base dell’esperienza maturata in occasione dell’emergenza sanitaria in corso. –
Art. 21 (riduzioni del canone): viene introdotta, alla lettera h-bis) del comma 1, una nuova riduzione, nella misura del 90 %, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche poste in essere, da parte di enti non commerciali o di altri soggetti per conto degli stessi, per la realizzazione di interventi di cui alle lettere b), c), d) ed f) dell’art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 su beni immobili di interesse storico-artistico, ai sensi del D.Lgs 42/2004, oggetto di apposita verifica positiva da parte della competente Sopraintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ubicati nei centri storici e destinati dall’ente non commerciale proprietario prevalentemente allo svolgimento di attività svolte con modalità non commerciali. La medesima riduzione si applica per l’esposizione pubblicitaria installata a ridosso dei predetti beni immobili, in favore dei soggetti che abbiano stipulato un contratto di sponsorizzazione per i predetti interventi edilizi, per il tempo massimo di durata degli interventi e a condizione che il costo degli interventi (al netto degli oneri fiscali), a carico dello sponsor, sia superiore allo stesso risparmio del canone e di altre agevolazioni comunali. La riduzione ha durata transitoria (dal 2021 al 2023) e non si applica in ogni caso alle fondazioni bancarie ed ai partiti politici. In relazione alle occupazioni con attrazioni, giochi e simili dello spettacolo viaggiante, si precisa che la riduzione riguarda anche le correlate occupazioni poste in essere con abitazioni mobili, camper, autocarri e simili utilizzate dagli operatori dello spettacolo viaggiante, per il tempo strettamente necessario. Al termine del comma 1 viene specificato che le riduzioni di cui alle lettere da a) ad h bis) del medesimo comma sono cumulabili a cascata (come avveniva nella previgente Tosap).
– Art. 24 (Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni): al fine di non modificare le tariffe applicate fino allo scorso anno relative alle pubbliche affissioni, vengono introdotte le maggiorazioni del 50%, per i manifesti costituiti a 8 a 12 fogli, e del 100% per i formati con oltre 12 fogli, nonché la maggiorazione del 50% per le commissioni inferiori a 50 fogli (già previste dall’art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs 507/1993 fino al 2020). Inoltre, al fine di evitare l’incremento del prelievo rispetto allo scorso anno in caso di affissioni di natura non commerciale effettuate nella categoria territoriale n. 1, si stabilisce che le tariffe della categoria 1 si applicano solo alle affissioni a carattere commerciale. In questo modo si ripristina la situazione vigente fino al 2020, vale a dire l’applicazione della maggiorazione tariffaria per le affissioni effettuate in “categoria speciale”, oggi categoria 1, solo a quelle di carattere commerciale (ex artt. 4 e 19 D.Lgs 507/1993).
– Art. 36 (Funzionario responsabile): al fine di chiarire meglio le competenze dei vari soggetti coinvolti nella gestione delle concessioni, delle autorizzazioni e del canone, si specifica che il funzionario responsabile del canone è individuato, salva diversa previsione del regolamento comunale sugli uffici e sui servizi o della Giunta comunale, nei Dirigenti alla cui Area/Unità operativa o Sezione Operativa è attribuita la gestione delle procedure di accertamento e riscossione dei previgenti prelievi, ciascuno per le proprie competenze.
– Art. 38 (Indennità e sanzioni): al fine di chiarire meglio le competenze in materia sanzionatoria, si specifica che le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono contestate dalla Polizia Locale, mentre le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell’osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla struttura competente all’accertamento/riscossione della specifica fattispecie del canone. Inoltre, si specifica che la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all’articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si applica alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, diverse da quelle contemplate dal Codice della Strada e da altri specifici regolamenti.
– Art. 39 (Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico): la modifica all’articolo chiarisce che il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, solo laddove previsto espressamente dalla legge.
– Articolo 56 – (Determinazione del canone): si applica la medesima esenzione prevista per le ONLUS per il canone “unico” anche al canone “mercatale”.
– Art. 57 (Modalità e termini per il pagamento del canone): è stato eliminato un refuso al comma 1.
– Art. 58 (Funzionario responsabile): al fine di chiarire meglio le competenze dei vari soggetti coinvolti nella gestione delle concessioni, delle autorizzazioni e del canone, si specifica che il funzionario responsabile del canone è individuato, salva diversa previsione del regolamento comunale sugli uffici e sui servizi o della Giunta comunale, nei Dirigenti alla cui Area/Unità operativa o Sezione Operativa è attribuita la gestione delle procedure di accertamento e riscossione dei previgenti prelievi, ciascuno per le proprie competenze. La modifica non produce effetti finanziari. –
Art. 60 (Indennità e sanzioni): sono apportate le medesime variazioni di cui all’art. 38. – Art. 64 (Disposizioni finali e transitorie): tenuto conto del tempo necessario per l’invio delle richieste di pagamento ai soggetti in favore dei quali sono state rilasciate delle concessioni/autorizzazione durante il periodo transitorio, si sposta la scadenza per l’effettuazione del versamento dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento al 31 luglio 2021, allineandola con quella prevista per la generalità dei contribuenti. La disposizione determina un effetto in termini di cassa, si ritiene comunque di modesta entità.
– Allegato C: le categorie tariffarie di cui all’allegato C sono state riviste alla luce delle modifiche regolamentari apportate.