La I commissione consiliare permanente Affari istituzionali ha dedicato la seduta del 19 maggio all’esame di alcune modifiche relative a regolamenti comunali.
E’ stata approvata con 9 voti a favore (maggioranza) e 5 astenuti (opposizione) la preconsiliare n. 3017 del 9.5.2022 concernente modifiche ed integrazioni al “Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU).
Nel dettaglio le modificazioni ed integrazioni proposte riguardano:
- l’inserimento di una disposizione normativa che permetta di definire annualmente i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, utili sia per la quantificazione da parte dei contribuenti della base imponibile delle aree stesse sia come strumento deflattivo del contenzioso tributario;
- il recepimento della disposizione dell’art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, in base alla quale gli enti possono destinare una quota delle somme riscosse derivanti dal recupero dell’evasione dell’IMU al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
E’ stato, quindi, inserito innanzitutto un nuovo articolo 2 bis rubricato “Determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili)” che così recita:
- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
- Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti nonché di limitare l’insorgenza di contenzioso, la Giunta comunale, così come previsto dalla lettera d) del comma 777 dell’art. 1 della L. 160/2019, approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, con conseguente limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta venga versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati periodicamente con atto della Giunta comunale.
E’ stato altresì introdotto un nuovo articolo 6 bis rubricato “Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e incentivi per il trattamento accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore tributi” che così recita:
1.Ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018, n. 145, una quota non superiore al 5% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, è destinata, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del Decreto Legge 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02/12/2005, n. 248.
2.La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti, e dai dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, secondo le direttive impartite dalla norma di legge
Una consigliera di opposizione ha espresso perplessità in particolare sull’introduzione dell’art. 6 bis ritenendo non giusto che le somme riscosse vengano impiegate, anche se solo in parte, per finanziare il trattamento accessorio del personale compreso quello dirigenziale. Sarebbe quindi preferibile utilizzarle per ridurre l’imposizione fiscale in capo ai cittadini.
Gli uffici hanno risposto evidenziando che la legge finanziaria 2019 “blinda” questa quota delle risorse che può essere destinata esclusivamente o per incentivare il personale o per acquistare dotazioni strumentali, ma non per altre finalità. Trattasi peraltro di una percentuale molto limitata (5%) rispetto all’intera somma riscossa e, quindi, minimale.
Successivamente è stata approvata con 10 voti a favore (maggioranza+opposizione) e 2 astenuti (opposizione) la preconsiliare n. 3025 del 9.5.2022 relativa alle modifiche ed integrazione al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI.
In questo caso le modifiche proposte riguardano:
-il richiamo esplicito alle disposizioni della deliberazione dell’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15 del 18 gennaio 2022 in tema di procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;
-la modifica della norma concernente le riduzioni in favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale al fine di consentire che le stesse siano concesse indipendentemente dalla regolarità dei pagamenti della Tari negli anni precedenti. Ciò al fine di semplificare il procedimento di concessione delle riduzioni e nel contempo di evitare di escludere dalle stesse soggetti in difficoltà e che, proprio a causa di tale situazione, non sono in grado di adempiere puntualmente al pagamento del tributo. In particolare, nell’ipotesi di soggetti aventi diritto che presentano morosità nel pagamento del tributo negli anni precedenti, si prevede la compensazione dell’agevolazione concessa con i debiti pregressi. Ciò peraltro in maniera conforme a quanto già indicato dall’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente, (ARERA), con la deliberazione n. 158/2020 (art. 4);
Le modifiche, pertanto, si sostanziano materialmente nell’introduzione al comma 3 dell’articolo 7ter (riduzioni ed agevolazioni) della frase “secondo la procedura prevista dall’art. 3 della deliberazione ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022” e nella riscrittura del comma 10 nel seguente modo: “Le riduzioni di cui al comma 9, sono concesse agli aventi diritto, secondo modalità stabilite, con atto dirigenziale. Qualora il contribuente non sia in regola con i pagamenti della TARI riferita ad annualità precedenti, le riduzioni, ove spettanti, sono concesse prioritariamente mediante compensazioni con i debiti pregressi ed a decurtazione della tassa dovuta per l’anno di riferimento, per la parte eccedente”.
Infine è stata approvata con 10 voti a favore (maggioranza) e 5 astenuti (opposizione) la Preconsiliare n. 3091 dell’11.5.2022 concernente modifiche ed integrazioni al “Regolamento di disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.
Molteplici le modifiche apportate al testo. Esse hanno riguardato l’art.3 (domanda di occupazione) comma 6, l’art. 8 (rinnovo della concessione o autorizzazione) comma 4, l’art. 11 (occupazioni abusive) comma 1, l’art. 13 (presupposto del canone) comma 3 (abrogato), l’art. 19 (occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità) comma 4, l’art. 20 (esenzioni dal canone) comma 1, l’art. 35 (modalità e termini per il pagamento del canone) commi 2 e 5, l’art. 38 (indennità e sanzioni) comma 1, l’art. 42 (occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione) commi 5 e 6, l’art. 56 (determinazione del canone) comma 4.
Le modifiche di cui trattasi in parte derivano da adeguamenti resisi necessari a seguito di intervenute disposizioni normative/interpretazioni ministeriali e in parte anche dalla necessità di ottimizzare la disciplina del canone all’esito del primo anno di applicazione dello stesso. In particolare.
-All’art. 3 viene modificato il comma 6 al fine di favorire una semplificazione del procedimento amministrativo e di responsabilizzare il richiedente affinché la procedura d’urgenza venga utilizzata solo nei casi di effettiva necessità. L’occupazione prima del provvedimento concessorio, cioè, è ammessa solo allegando relazione tecnica redatta da personale abilitato che certifichi la sussistenza delle condizioni d’urgenza
-all’art. 8, si aggiunge il comma 4, al fine di disciplinare l’istituto della proroga, così che da un lato si garantisce al richiedente la possibilità di sanare entro 15 giorni un’occupazione scaduta e dall’altro si consente al Comune di riscuotere un canone maggiorato del 20% per il periodo di occupazione effettiva ma non ancora autorizzata;
-all’art. 11, viene modificato il comma 1, che viene adeguato alla modifica di cui all’art. 8, comma 4 prima citato;
-all’art. 13 viene abrogato il comma 3 al fine di non ingenerare confusione con la previsione normativa;
-all’art. 19, in ottemperanza alla normativa, anche interpretativa, sono aggiunti i commi 4 e 5: si specifica, cioè, che per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture.
-all’art. 20, al fine di riproporre un’esenzione già prevista per la medesima fattispecie con riferimento alla TOSAP (Legge n. 549/1995), si propone la modifica del comma 1 introducendo la lettera q) che prevede l’esenzione per le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche che non eccedono i 10 mq;
-all’art. 35, comma 2 si introduce la rateizzazione per importi superiori a 300,00 euro (importo già previsto al comma 1 per le occupazioni permanenti di suolo pubblico) così da favorire anche le occupazioni temporanee (es. pubblici esercizi con dehor, opere di ristrutturazioni rilevanti); l’importo di € 250,00, ove presente (comma 5), viene con l’occasione uniformato per tutte le casistiche a € 300,00;
-l’art. 38, comma 1 viene modificato al fine di meglio definire le modalità e la struttura competente all’irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni regolamentari per mancato pagamento del canone, che è la struttura che si occupa della gestione delle entrate; non risulta infatti possibile per l’agente accertatore della S.O. Sicurezza irrogare la sanzione al trasgressore in presenza di una occupazione abusiva di suolo pubblico o di pubblicità abusiva già nel momento in cui accerta la violazione, vale a dire su strada, tenuto conto che la sanzione va commisurata all’importo del canone da pagare che al momento della contestazione non è conosciuto dall’agente accertatore; in sintesi è impossibile da parte dell’organo accertatore conoscere in fase di accertamento l’ammontare della sanzione da contestare;
-l’art. 42 viene modificato nei commi 5 e 6 per adeguarlo alla normativa di cui al comma 831-bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A seguito dell’adeguamento normativo di cui trattasi, viene conseguentemente eliminata la parte del comma 6 che prevedeva una quantificazione del canone che si otteneva moltiplicando l’importo giornaliero (ricavato dal canone anno corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. Pertanto gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture e comunicazione elettrica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.
-l’art. 56, comma 4 viene modificato al fine di adeguare lo stesso alla Risoluzione Ministeriale n. 6/DF del 28 luglio 2021 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione del comma 843 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove vengono indicati i criteri per l’applicazione delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico previste dal comma 842 del medesimo art. 1 L.160/2019, che regola la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare. Si prevede quindi che la tariffa oraria è pari a un ventiquattresimo della tariffa giornaliera. Nel caso di occupazioni superiori a 9 ore è dovuta la tariffa giornaliera
L’opposizione ha espresso perplessità per le modifiche intervenute, in particolare quelle relative agli articoli 3 e 35 visto che emerge un appesantimento degli adempimenti posti a carico delle aziende, in spregio al principio della semplificazione e sburocratizzazione.
I consiglieri hanno chiesto altresì di sapere se le modifiche previste nella pratica siano state partecipate con le associazioni di categoria.
In merito all’art. 35 gli uffici hanno spiegato che non vi è alcun innalzamento delle imposte, ma semplicemente del tetto a partire dal quale è consentita la rateizzazione del tributo, ossia 300 euro che si è provveduto ad omogeneizzare per tutte le ipotesi.
In merito all’adempimento richiesto all’art. 3 (relazione tecnica per giustificare l’occupazione in via d’urgenza) è stato spiegato che la fattispecie fa riferimento sostanzialmente ad ipotesi che vedono coinvolte grandi imprese (di solito di telefonia e simili) che necessitano di procedere all’occupazione prima dell’ottenimento del provvedimento concessorio. Si tratta pertanto di società importanti per le quali la redazione di una relazione da parte del tecnico non rappresenta un’ipotesi di particolare aggravamento degli adempimenti richiesti. Non rientrano pertanto nella fattispecie di cui all’art. 3 le classiche occupazioni temporanee tramite dehors o simili, che non avvengono mai in via d’urgenza, ma in modo programmato, per le quali la procedura è pertanto diversa. Giunta ed uffici hanno infine rappresentato che le modifiche proposte sono state partecipate e condivise con le associazioni di categoria.
Su questo ultimo punto ha concordato la maggioranza, spiegando che, in sede di prima applicazione del canone unico (istituito con legge 160 del 2019 ed introdotto nel Comune di Perugia con regolamento approvato nell’aprile del 2021) sono emerse alcune criticità, visto che i pubblici esercizi si sono visti recapitare i pagamenti per le occupazioni in un’unica soluzione senza possibilità di rateizzazione. Per questo si è aperta una interlocuzione con l’Amministrazione al fine di risolvere questa problematica. Il confronto è stato positivo a conferma della volontà dell’Amministrazione di prestare attenzione alle esigenze dei pubblici esercizi.