La I commissione Affari Istituzionali, presieduta da Michele Nannarone, ha trattato nel corso della seduta del 14 aprile due atti.
E’ stata approvata con 13 voti a favore ed un astenuto la preconsiliare n. 2590 del 28/03/2023 su: Regolamento Attuativo della Legge Regionale 18 Novembre 2021 n.15 Procedure per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Modifiche al Regolamento Comunale vigente.
La revisione, hanno spiegato l’assessore Edi Cicchi e la dirigente Roberta Migliarini, si è resa necessaria a seguito della Legge Regionale 18 Novembre 2021 n. 15 recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”, che ha introdotto importanti modifiche ed integrazioni che riguardano in particolare i requisiti dei beneficiari ed ha attribuito ulteriori competenze ai comuni in materia di decadenza dall’assegnazione.
In particolare la citata legge regionale ha introdotto la disposizione al comma 2 dell’articolo 31 della L.R. 23/2003 che recita: “I Comuni individuano eventuali ulteriori criteri e determinano i relativi punteggi da attribuire, complessivamente fino ad un massimo di punti sei, anche tenendo conto del periodo di residenza anagrafica storica o di attività lavorativa nel territorio regionale. In quest’ultimo caso però il punteggio non può superare i punti due”.
In ragione di ciò si propone di modificare il regolamento comunale all’art. 5 come segue (in grassetto le modifiche):
Art. 5 Punteggi per la selezione delle domande
- Ai fini della formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari, sono attribuiti, sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate nella domanda, i punteggi previsti dall’art. 31 della L.R. 23/2003 e ss.mm.ii e specificati dall’art. 5 del Regolamento Regionale di attuazione 2 Dicembre 2022, n. 1.
- Ulteriori condizioni di punteggio sono individuate dal Comune, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31, comma 2, della L.R. n. 23/2003 e ss.mm.ii, così come di seguito elencati:
- A) famiglie con figli di età compresa tra dieci e i ventisei anni, studenti o fiscalmente a carico.
Punti 1 (tale punteggio non è cumulabile con quello regionale attribuito a famiglie monoparentali con figli minori)
- B) nucleo familiare il cui richiedente abbia la residenza nel Comune di Perugia da :
10 anni continuativi alla data di pubblicazione del bando di concorso (Punti 2)
15 anni continuativi alla data di pubblicazione del bando di concorso (Punti 4)
- C) nucleo familiare che nei 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando abbia perduto l’unica fonte di reddito, condizione perdurante alla data di pubblicazione del bando, per una delle seguenti cause:
licenziamento per causa non imputabile al lavoratore;
mancato rinnovo dei contratti a termine (purché di durata non inferiore a sei mesi);
cessazione di attività professionale o di impresa (risultante dalla C.C.I.A.);
decesso dell’unico percettore di reddito;
Punti 2
(tale punteggio non è cumulabile con quello della lettera D)
- D) nucleo familiare nel quale sia presente un componente di età compresa tra 55 anni e l’età pensionabile, che nei 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando abbia perduto la propria fonte di reddito, condizione perdurante alla data di pubblicazione del bando, per una delle seguenti cause:
licenziamento per causa non imputabile al lavoratore;
mancato rinnovo dei contratti a termine (purché di durata non inferiore a sei mesi);
cessazione di attività professionale o di impresa (risultante dalla C.C.I.A.);
Punti 1
(tale punteggio non è cumulabile con quello della lettera C)
- E) nucleo familiare nel quale sia presente un componente con un’invalidità compresa tra il 65% e 74%;
Punti 1
(tale punteggio non è cumulabile con quello dell’art. 5 comma 2, lettera b) punto 4, 1.1, 1.2, e lettera c) punto 2, 1.1 e 1.2, del Regolamento Regionale n.5 del 02.12.2022).
- F) soggetto la cui casa coniugale sia stata assegnata all’altro coniuge in conseguenza di separazione con omologa del tribunale ovvero con sentenza, ovvero con annotazione sui registri di stato civile, ovvero per sentenza di rilascio dell’immobile nei confronti di uno dei conviventi more uxorio;
Punti 2
- G) nucleo familiare il cui richiedente svolga la propria attività lavorativa stabile ed esclusiva da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del bando nella Regione Umbria, condizione perdurante alla data di pubblicazione del bando;
Punti 1
- I punti riportati al comma 2 sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 6, salvo quanto specificato sulla non cumulabilità.
Inoltre con la proposta di modifica si è provveduto ad adeguare il testo degli artt. 3 “Emanazione del Bando di concorso”, 4 “Contenuti e presentazione delle domande” e comma 3 del’art.6 “Formazione della graduatoria” alle normative sopravvenute nel tempo come il Codice dell’Amministrazione digitale ed il Regolamento europeo 2016/679 sul trattamento dati personali.
Roberta Ricci (Lega) ha chiesto spiegazioni sul punto C del comma 2 in merito alla cessazione di attività professionale chiedendo di sapere se sia previsto un termine minimo di esercizio.
Gli uffici hanno spiegato che le situazioni vengono valutate con attenzione una per una e, per il requisito di specie, viene valutato il requisito dell’apertura dell’attività con riferimento all’effettivo svolgimento della stessa.
Francesco Zuccherini (PD) ha chiesto di sapere come mai i punteggi delle lettere D (perdita del lavoro) e G (svolgimento attività lavorativa) siano stati equiparati.
Gli uffici hanno spiegato che i punteggi vengono valutati nell’ambito globale dell’attribuzione degli stessi: chi non lavora, ad esempio, avendo un isee basso, riceve un punteggio superiore ottenendo naturalmente una tutela maggiore rispetto agli occupati.
Successivamente è stata approvata con 12 voti a favore la Proposta di deliberazione consiliare presentata dal consigliere Francesco Zuccherini del gruppo Partito Democratico e dalla consigliera Francesca Renda del gruppo Tesei Presidente per l’Umbria “Modifica del Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati”.
L’atto era già stato discusso nel corso delle sedute del 20 e del 27 gennaio 2023 all’esito delle quali i proponenti avevano annunciato la volontà di emendare il documento.
Il regolamento – si legge nelle premesse della delibera – disciplina, tra le altre cose, l’applicazione del tributo per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Perugia. Esso, oltre a disciplinare il canone, prevede delle esenzioni e riduzioni.
Spiegano i proponenti che le associazioni territoriali e di volontariato sono obbligate, durante le iniziative che propongono su spazi pubblici, a versare al Comune il canone patrimoniale di cui all’oggetto. Ciò pesa notevolmente sui bilanci delle associazioni.
Pertanto, al fine di agevolare l’attività delle associazioni, Zuccherini e Renda propongono di ampliare la platea delle esenzioni estendendola anche alle associazioni del terzo settore.
Dal punto di vista tecnico la modifica al regolamento riguarda l’inserimento come punto P dell’articolo 20 comma 2 del seguente testo:
“Le occupazioni effettuate dalle associazioni/enti del terzo settore, che ne facciano formale richiesta e che siano iscritti nel registro unico nazionale previsto dal codice del terzo settore, per lo svolgimento delle proprie attività ed iniziative, che non abbiano finalità commerciali e comunque senza scopo di lucro”.
Pareri favorevoli da parte della Comandante della polizia locale Nicoletta Caponi e dei dirigenti Stefano Baldoni e Mirco Rosi Bonci
Di seguito il link alla seduta sul canale youtube del Comune di Perugia