Nella seduta del 27 marzo il Consiglio comunale ha approvato con 19 voti favorevoli e 7 astenuti la proposta di delibera n. 2126 del 14/03/2023: “Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’articolo n. 1 commi 186–205 della legge 29/12/2022 n. 197”.
In tal modo è stato approvato il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui sono parte il Comune o i suoi enti strumentali consentendo, quindi, l’applicazione di tale istituto.
La pratica è stata illustrata dall’assessore al bilancio Cristina Bertinelli.
Quanto agli enti strumentali interessati si tratta di: Gest Srl per quanto attiene alla tassa sui rifiuti (Tari); Dogre Srl per quanto attiene all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e alle controversie relative alla componente pubblicitaria del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria incardinate; Etruria Servizi Spa per quanto attiene alle controversie relative all’Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) riferite agli anni di affidamento della riscossione coattiva.
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti è disciplinata dalla legge n. 197/1997. La legge n. 197/2022, poi, ha riconosciuto a ciascun ente territoriale, entro il 31 marzo 2023, la facoltà di estendere l’applicazione delle relative disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. Per la precisione, la definizione agevolata riguarda le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge n. 197/2022 (1° gennaio 2023) e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, comprese quelle pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
L’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni e degli interessi e il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% del valore della controversia (di norma l’imposta) in funzione dello stato del contenzioso e dell’esito delle sentenze emesse alla data del 1° gennaio 2023.
La definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell’imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell’esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197/2022.