Il Consiglio ha approvato con 27 voti a favore il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo.
Il regolamento vigente approvato dal Consiglio comunale nel 2010 – è stato spiegato dal presidente della I commissione Michele Nannarone – necessita di adeguamento al quadro normativo attuale. La disciplina contenuta nella legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, infatti, negli anni ha conosciuto significative riforme volte a renderla più rispondente alle esigenze di semplificazione, digitalizzazione e trasparenza.
Le modifiche, che per lo più discendono direttamente dalla legge, possono essere ricondotte a tre ambiti fondamentali: semplificazione del procedimento e certezza dei tempi di conclusione; digitalizzazione dell’attività amministrativa; trasparenza degli atti.
Il nuovo regolamento (44 articoli) persegue diverse finalità: migliorare la qualità dell’azione degli uffici e il loro rapporto con i cittadini, grazie all’individuazione di un termine certo di conclusione dei procedimenti di competenza dell’ente e alla riduzione dei tempi degli stessi; favorire la partecipazione consapevole dei cittadini al procedimento; realizzare una semplificazione e razionalizzazione delle procedure, anche grazie all’utilizzo di istituti alternativi al provvedimento (Scia, silenzio assenso) e all’uso degli strumenti telematici nei rapporti tra uffici, tra pubbliche amministrazioni e tra cittadini e p.a.; garantire la trasparenza dell’attività amministrativa e la conoscibilità dei tempi di conclusione dei procedimenti (disciplina sulla pubblicazione degli atti).
Disporre di un regolamento aggiornato, infine, sarà importante anche ai fini dell’attuazione del Pnrr.
Per ciò che concerne le novità normative è stato evidenziato che le principali modifiche alla legge 241/90 sono pervenute dal cosiddetto “decreto semplificazioni” (d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020) e dal “decreto semplificazioni bis” (d.l. 77/2021 convertito in legge 108/2021).
Il primo è intervenuto tra l’altro, in materia di procedimento amministrativo con l’obiettivo di incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa al fine di rilanciare l’economia del Paese duramente colpita dall’emergenza epidemiologica: esso prevede, unitamente ad altre misure, alcune modifiche alla l. 241/1990 volte a dare maggior certezza ai tempi di conclusione del procedimento. Vanno in questo senso le norme relative a: inefficacia degli atti tardivi (es. conferenza dei servizi semplificata, silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, conferenza di servizi simultanea); preavviso di rigetto (modifica del regime degli effetti del preavviso di rigetto sui termini del provvedimento, motivazione del provvedimento finale di diniego, utilizzo motivi ostativi); pareri obbligatori (obbligo di prescindere da essi in caso di non rilascio nei termini previsti); effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.
Il decreto semplificazioni bis, invece, ha introdotto disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa. A tal fine, il decreto legge in questione è intervenuto anche in materia di procedimento amministrativo, apportando delle modifiche alla legge 241/90 in relazione ad alcuni istituti e, cioè: a) rafforzamento del potere sostitutivo in caso di inerzia dell’amministrazione (esercizio non solo da parte di una figura apicale ma anche di un’unità organizzativa; attivazione non solo su richiesta del privato ma anche d’ufficio; b) la disciplina del silenzio assenso (rilascio al privato di attestazione circa il decorso dei termini del procedimento); c) il regime dell’annullamento d’ufficio (riduzione da 18 a 12 mesi del termine per l’esercizio in ordine ai provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici).
Inoltre è stato spiegato che il nuovo testo regolamentare, costituendo una sorta di Testo Unico in materia di procedimento amministrativo, ha sostanzialmente valore ricognitorio rispetto alla disciplina legislativa generale e il suo contenuto è prevalentemente vincolato rispetto alle disposizioni di legge.
Ciò posto, alcuni articoli sono espressione della discrezionalità amministrativa dell’Ente, in quanto strettamente correlati all’organizzazione propria del Comune di Perugia (e quindi di competenza della Giunta comunale) ed introducono disposizioni specifiche di dettaglio rispetto alle previsioni generali della legge.
Il riferimento è ai seguenti articoli: art. 4 misure organizzative e digitalizzazione; art. 8 procedimento ad istanza di parte; art. 9 termine finale (per la conclusione del procedimento ndr); art. 13 (individuazione del responsabile del procedimento).
La consigliera di Progetto Perugia Cristiana Casaioli ha sottolineato che con questo aggiornamento il Comune di Perugia va sempre più incontro alla città, alle imprese ed al miglioramento dei rapporti con gli altri enti. In Italia sono sempre esistite procedure burocratiche farraginose: per questo va accolto con favore questo passo in avanti in termini di semplificazione e certezza dei termini.
Il consigliere PD Francesco Zuccherini ha spiegato all’assemblea le ragioni del voto di astensione espresso in commissione dall’opposizione, dettato da ragioni connesse al metodo seguito. Nel merito, invece, Zuccherini ha manifestato condivisione per la delibera che non fa altro se non recepire le modifiche normative, migliorando di conseguenza le procedure ed i rapporti tra Amministrazioni pubbliche, nonché tra amministrazioni e cittadini.