Il Consiglio ha approvato con 31 voti a favore le modifiche al regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie ed al regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie.
L’atto, illustrato dal presidente della I commissione Michele Nannarone e dall’assessore al bilancio Cristina Bertinelli prevede, innanzitutto, di modificare il vigente Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, inserendo nel Titolo II dopo l’art. 12, l’art. 12 bis “Accordi di ristrutturazione dei debiti” nel testo che segue:
“Ferma restando l’impossibilità di ricorrere alla transazione dei debiti fiscali, il Funzionario responsabile del tributo, qualora il contribuente proponga il pagamento parziale del Comune nell’ambito di una proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi delle norme disciplinanti detto istituto previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”) e il D.Lgs 12/01/2019, n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), effettua una verifica preventiva della sussistenza dell’interesse pubblico e della convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare.
A tal fine la proposta di accordo presentata al Comune, accompagnata dall’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano predisposta da un professionista indipendente, secondo le previsioni di legge, deve espressamente evidenziare la convenienza del trattamento proposto rispetto ad alternativi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ed, in ogni caso, l’idoneità dell’accordo a impedire e superare lo stato di crisi e di insolvenza. In particolare, dalla stessa deve altresì evincersi che, in caso di mancata adesione del Comune all’accordo, il debitore non potrebbe far ricorso alla procedura di cui all’art. 57 del D.Lgs 14/2019, in quanto non potrebbe assicurare l’integrale pagamento del credito comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Nel contenuto della proposta la percentuale ed i tempi di pagamento non possono essere differenziati, inferiori e comunque meno vantaggiosi rispetto a quelli destinati a creditori aventi un privilegio pari o inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli del Comune.
L’adesione del funzionario responsabile all’accordo è possibile solo nel caso in cui lo stesso preveda che il credito complessivo sia pagato in misura non inferiore al 20% del suo ammontare totale.
Non è altresì ammessa l’adesione all’accordo qualora non risulti dall’attestazione del professionista indipendente che la mancata adesione comunale è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie al fine dell’omologazione di cui agli art. 57 e 61 del D.Lgs 12/01/2019, n. 14, nonché comporti l’inidoneità degli Accordi ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei o dissenzienti nel rispetto dei termini di cui all’art. 57 comma 3 del menzionato Decreto Legislativo.
La stipulazione dell’accordo dovrà tassativamente contemplare la risoluzione di diritto dello stesso qualora il debitore non esegua integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti, con conseguente automatico ed immediato recupero del diritto del Comune di procedere individualmente con azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il credito originariamente vantato al netto dei pagamenti ricevuti.
Il pagamento del credito può essere previsto anche in forma rateizzata per un periodo massimo non superiore a quello previsto per la rateizzazione dei crediti tributari disciplinata dal presente regolamento.
L’adesione all’accordo deve essere preceduta dalla predisposizione da parte del funzionario responsabile di una apposita relazione che evidenzi la sussistenza dell’interesse pubblico all’accordo e la convenienza dello stesso e, in particolare, la potenziale perdita integrale del credito in caso di mancata adesione ed il rispetto delle misure sopra indicate. È facoltà del funzionario responsabile, ove ritenuto necessario, richiedere una relazione ad un soggetto indipendente, che verifichi le condizioni di convenienza dell’accordo. In ogni caso l’adesione all’accordo deve essere preceduta dal parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, previa valutazione degli effetti finanziari, economici e patrimoniali dell’operazione e della compatibilità della stessa con il mantenimento degli equilibri di bilancio.”;
Inoltre si propone di modificare il vigente Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, inserendo nel Titolo II, rubricato “GESTIONE DELLE ENTRATE”, dopo l’art. 10, l’art. 10 bis “Accordi di ristrutturazione del debiti” nel testo che segue:
Art. 10 bis “Accordi di ristrutturazione dei debiti”
“Il Funzionario responsabile dell’entrata, qualora il debitore proponga il pagamento parziale del Comune nell’ambito di una proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi delle norme disciplinanti detto istituto previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”) e il D.Lgs 12/01/2019, n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), effettua una verifica preventiva della sussistenza dell’interesse pubblico e della convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare. Nel caso in cui le entrate interessate dalla proposta di accordo riguardino diversi funzionari responsabili, la valutazione deve essere effettuata da ciascuno di essi per quanto di competenza.
A tal fine la proposta di accordo presentata al Comune, accompagnata dall’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano predisposta da un professionista indipendente, secondo le previsioni di legge, deve espressamente evidenziare la convenienza del trattamento proposto rispetto ad alternativi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ed, in ogni caso, l’idoneità dell’accordo a impedire e superare lo stato di crisi e di insolvenza. In particolare, dalla stessa deve altresì evincersi che, in caso di mancata adesione del Comune all’accordo, il debitore non potrebbe far ricorso alla procedura di cui all’art. 57 del D.Lgs 14/2019, in quanto non potrebbe assicurare l’integrale pagamento del credito comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Nel contenuto della proposta la percentuale ed i tempi di pagamento non possono essere differenziati, inferiori e comunque meno vantaggiosi rispetto a quelli destinati a creditori aventi un privilegio pari o inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli del Comune.
L’adesione del funzionario responsabile o dei funzionari responsabili all’accordo è possibile solo nel caso in cui lo stesso preveda che il credito complessivo sia pagato in misura non inferiore al 20% del suo ammontare totale.
Non è altresì ammessa l’adesione all’accordo qualora non risulti dall’attestazione del professionista indipendente che la mancata adesione comunale è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie al fine dell’omologazione di cui agli art. 57 e 61 del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 nonché comporti l’inidoneità degli Accordi ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei o dissenzienti nel rispetto dei termini di cui all’art. 57 comma 3 del menzionato Decreto Legislativo.
La stipulazione dell’accordo dovrà tassativamente contemplare la risoluzione di diritto dello stesso qualora il debitore non esegua integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti, con conseguente automatico ed immediato recupero del diritto del Comune di procedere individualmente con azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il credito originariamente vantato al netto dei pagamenti ricevuti.
Il pagamento del credito può essere previsto anche in forma rateizzata per un periodo massimo non superiore a quello previsto per la rateizzazione dei crediti tributari disciplinata dal presente regolamento.
L’adesione all’accordo deve essere preceduta dalla predisposizione da parte del funzionario responsabile o dei funzionari responsabili di una apposita relazione che evidenzi la sussistenza dell’interesse pubblico all’accordo e la convenienza dello stesso e, in particolare, la potenziale perdita integrale del credito in caso di mancata adesione ed il rispetto delle misure sopra indicate. È facoltà del funzionario responsabile, ove ritenuto necessario, richiedere una relazione ad un soggetto indipendente, che verifichi le condizioni di convenienza dell’accordo. In ogni caso l’adesione all’accordo deve essere preceduta dal parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, previa valutazione degli effetti finanziari, economici e patrimoniali dell’operazione e della compatibilità della stessa con il mantenimento degli equilibri di bilancio.
Le modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio 2023.
Le stesse si sono rese necessarie alla luce delle evoluzioni normative contenute negli articoli 57 e seguenti del D.Lgs 12.01.2019, n. 14 recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” che hanno a loro volta modificato alcuni articoli della legge fallimentare.
L’assessore Bertinelli ha concluso sottolineando che questa soluzione rappresenta un modo utile per dar corso ad una forma di sostegno alle imprese.
La consigliera Cristiana Casaioli (Progetto Perugia) ha condiviso quanto detto dall’assessore Bertinelli che ha ringraziato a nome delle imprese, da tempo costrette a vivere momenti difficili. Le modifiche, infatti, hanno l’obiettivo di aiutare le imprese in crisi finanziaria.