Il Consiglio ha approvato con 29 voti a favore la modifica all’art. 10 del regolamento comunale per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, relativamente ai criteri, modalità e condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie degli immobili costruiti in aree PEEP ex art. 31 comma 48 della Legge n. 448/1998 e s.m.i. –
Il regolamento – ha spiegato Alessio Fioroni, presidente della seconda commissione, illustrando l’atto – adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 151 del 28.09.2020 (pubblicato in G.U. n. 280 del 10.11.2020) recante “rimozione dei vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata relativamente alle aree PEEP”, all’art. 2 fissa i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.
L’art. 2, infatti, stabilisce che: “Su richiesta di parte, il comune conceda una dilazione di pagamento del corrispettivo per la rimozione del vincolo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la facoltà del comune di chiedere l’adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile. In caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo, presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 2645 -quater del codice civile, possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata”.
Il regolamento sopra indicato è esplicitamente richiamato dall’art. 49 bis della legge 448 del 1998 (e successive modifiche) in ordine alla determinazione dei criteri e delle modalità di concessione delle dilazioni del corrispettivo di affrancazione.
Al fine di recepire le opportunità previste dal testo citato, pertanto, l’Amministrazione ha proposto di modificare l’art. 10 del regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie nel seguente modo: “Su richiesta di parte, il Comune con determinazione del responsabile del Procedimento può concedere, fermo restando le disposizioni contenute nei commi precedenti, una dilazione di pagamento del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie e/o di rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione relativi ad immobili di edilizia economico popolare costruiti su aree PEEP concesse ai sensi dell’art. 35 c. 4 della L. n. 865/71, con le modalità previste dall’art.2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 151 del 25 settembre 2020”.
Il consigliere del PD Francesco Zuccherini ha preannunciato un voto a favore dell’atto perché dà un’ulteriore possibilità ai cittadini per pagare lo svincolo e perché rappresenta un adeguamento dovuto alla normativa. Concedere l’opportunità di rateizzare il pagamento va nella giusta direzione, dunque, pur se la normativa appesantisce molto la procedura richiedendo diversi adempimenti.
In senso generale Zuccherini ha ribadito l’importanza, da parte del Comune, di prestare attenzione alla partita delle aree peep. Tenuto conto del fatto che queste sono molto diffuse soprattutto in alcuni quartieri come Montegrillo, occorre mettere in campo azioni concrete per evitare lo spopolamento di tali zone favorendo in ogni modo possibile la trasformazione del diritto di superficie in proprietà.